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Ordinanza

Ordinanza n. 12636/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, n.175/2025, emessa sul ricorso R.G. n. 4613/2023 e pubblicata in data 31.01.2025, ritualmente notificate alle parti resistenti e, ad oggi, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202603377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non adeguata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro n. 175/2025, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro n. 175/2025, pubblicata il 31 gennaio 2025, ritualmente notificata alle parti resistenti e dichiarata passata in giudicato. Il testo non specifica il contenuto delle statuizioni della sentenza né le censure puntualmente dedotte nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure formulate dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. In applicazione degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ha disposto che il Ministero depositi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte. Il Collegio ha precisato che il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell’incombente potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre l’acquisizione di chiarimenti e documenti necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare alle parti di fornire chiarimenti e documenti e di disporre gli incombenti istruttori necessari.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’ordine istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

  • art. 66 c.p.a.

  • art. 67 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di una relazione documentata dell’amministrazione sui fatti rilevanti e sulle censure dedotte.
  • L’incombente istruttorio disposto dal giudice deve essere eseguito entro il termine perentorio fissato nell’ordinanza; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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