Sentenza n. 862/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di disposizione che imponeva il riconoscimento a una dipendente di un diverso livello retributivo, con efficacia retroattiva, e provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il verbale di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004, con il quale l’Ispettorato aveva accertato il mancato riconoscimento alla dipendente di un livello superiore e aveva imposto l’applicazione del secondo livello retributivo in luogo del terzo, a decorrere dal gennaio 2022. È stato impugnato anche il provvedimento sul ricorso gerarchico. Nel procedimento amministrativo la società aveva contestato, tra l’altro, l’applicabilità del CCNL Confcommercio; tale motivo è stato accolto dall’amministrazione, che ha individuato come applicabile il CCNL DMO (Distribuzione Moderna Organizzata), mentre gli altri motivi sono stati formalmente respinti. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il verbale di disposizione era stato integralmente annullato e privato di effetti dal decreto decisorio sul ricorso gerarchico. La società ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando tuttavia l’equivocità del provvedimento amministrativo e domandando la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il verbale di disposizione era stato annullato in via amministrativa. Sebbene l’amministrazione avesse sostenuto che l’accoglimento del motivo relativo al CCNL applicabile comportasse il venir meno dell’intero presupposto dell’accertamento, il giudice ha osservato che il contenuto del provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico non rendeva effettivamente comprensibile la volontà di annullare integralmente il verbale, poiché il dispositivo accoglieva un motivo e rigettava gli altri. Tale formulazione equivoca aveva dato causa alla controversia. Per questa ragione, pur in presenza della cessazione della materia del contendere, il TAR ha posto le spese a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004
La disposizione ispettiva costituisce l’atto amministrativo impugnato, con il quale l’Ispettorato aveva imposto il riconoscimento di un diverso livello retributivo.
art. 60 c.p.a.
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in via amministrativa l’atto impugnato, viene meno l’interesse alla decisione di merito e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando il comportamento dell’amministrazione abbia dato causa al giudizio.
- La formulazione equivoca del provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico, tale da non rendere comprensibile se l’atto impugnato sia stato integralmente annullato oppure solo parzialmente riformato, può giustificare l’addebito delle spese all’amministrazione che abbia determinato l’instaurazione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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