Cassazione Penale, Sentenza n. 29104/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zagaria ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime 41-bis (decreto del 18/11/2021) e il reclamo avverso il silenzio-rifiuto sulla sua istanza di revoca anticipata del regime differenziato (istanza del 2/08/2022, reclamo 5/09/2022). Ha dedotto due motivi principali: (1) omissione di valutazione e carenza di motivazione rispetto al reclamo contro il silenzio-rifiuto e mancata considerazione della documentazione prodotta (sanzioni disciplinari annullate, archiviazione di indagini, documentazione fiscale familiare, assenza di contatti rilevanti) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'assenza dei presupposti per la proroga del 41-bis; (2) violazione del contraddittorio e nullità del provvedimento poiché la "relazione di sintesi" dell'istituto penitenziario sarebbe pervenuta dopo la trattazione dell'udienza e durante lo scioglimento della riserva, senza che la difesa abbia potuto prenderne visione o chiedere rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, pur con motivazione succinta, il Tribunale aveva comunque valutato le doglianze relative al reclamo contro il silenzio-rifiuto, che risultavano in massima parte reiterative rispetto a quelle già sollevate contro il decreto di proroga; dunque le ragioni del rigetto della proroga si sovrapponevano e rendevano infondate le contestazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la difesa non ha spiegato in che modo la mancata conoscenza della relazione penitenziaria avrebbe pregiudicato le sue ragioni: i contenuti della relazione erano irrilevanti rispetto ai motivi che avevano determinato il rigetto (pericolosità del detenuto, ruolo apicale nel clan, operatività del sodalizio e indagini/ misure recenti a carico di affiliati). La Corte ha quindi ritenuto assente un vulnus del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen., comma 2-bis
"nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni"
La norma consente la proroga biennale del regime 41-bis purché non risulti venuto meno il pericolo di mantenimento di contatti con associazioni criminali; il giudice valuta indici sintomatici (profilo criminale, ruolo nell'associazione, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni) e non può limitarsi al mero decorso del tempo o a riferimenti generici all'attività di trattamento
art. 41-bis Ord. pen., comma 2-sexies
Limita il sindacato in Cassazione alle sole violazioni di legge (compresa la mancanza di motivazione nel senso di assoluta inidoneità a comprendere le ragioni della decisione), escludendo un sindacato di merito sugli elementi fattuali o sulla semplice illogicità argomentativa
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e nullità del procedimento per violazione del contraddittorio)
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)
Richiamata dalla difesa con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio: la Corte ha richiesto la dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dall'assenza di conoscenza del documento sopraggiunto
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sul contraddittorio e diritto di difesa evocata nella censura; la Corte ha valutato che non è stato dimostrato il pregiudizio concreto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente al contenuto istruttorio e ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; utilizzata per delimitare l'ambito della sintesi motivazionale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che confermano proroghe 41-bis è limitato al sindacato per violazione di legge e ai vizi di motivazione in senso assoluto (mancanza dei minimi requisiti di coerenza e completezza), non a una riconsiderazione del merito o della valutazione della pericolosità
- Per ottenere la revoca o impedire una proroga 41-bis il detenuto deve produrre elementi concreti e specifici che mettano in crisi i presupposti fattuali della pericolosità (es. documentazione probatoria che attesti l'assenza di contatti con il sodalizio o l'irrilevanza degli elementi posti a fondamento della misura), non semplici affermazioni generiche
- La mera perentorietà o brevità della motivazione del giudice di merito può essere compatibile con la legittimità dell'atto se risulta comunque che le doglianze sono state considerate e le ragioni decisive emergono dal testo; la Cassazione interviene solo quando la motivazione è del tutto inidonea a rendere comprensibile il ragionamento
- L'arrivo tardivo di documenti o relazioni sopravvenute non determina automaticamente nullità per violazione del contraddittorio: occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa e l'incidenza dei contenuti sopravvenuti sulle ragioni della decisione
- Argomentazioni reiterative tra reclami diversi (es. reclamo contro il decreto e reclamo contro il silenzio-rifiuto) possono legittimare una trattazione sintetica se le stesse ragioni di fatto e di diritto sono state già valutate dal giudice
- La prova che la situazione di collegamento con l'organizzazione criminale sia venuta meno richiede il disconoscimento esplicito degli indicatori di operatività del sodalizio (indagini, misure cautelari o patrimoniali, informative investigative); il semplice riferimento al trattamento penitenziario o al tempo trascorso non basta
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