Cassazione Penale, Sentenza n. 34936/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza di revoca della messa alla prova denunciando: 1) mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; 2) erronea applicazione della normativa sulla messa alla prova (in particolare il combinato disposto degli artt. 464-octies c.p.p. e 168-quater c.p.), sostenendo che l'assenza all'udienza e le mancate partecipazioni al programma non potevano ritenersi "gravi e reiterate" e quindi non giustificavano la revoca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Lecco correttamente abbia preso atto dell'interruzione del programma di messa alla prova da parte della Di Todaro (assenze riscontrate nel calendario presenze della Caritas e nella relazione dell'UEPE di Cagliari), che la stessa imputata fosse irreperibile nonostante il rinvio per acquisire giustificazioni, e che la revoca possa fondarsi anche su un'unica trasgressione di natura e gravità tali da escludere una prognosi positiva. La Corte ha inoltre ricordato che l'ordinanza di revoca è impugnabile in Cassazione soltanto per violazione di legge e che dal provvedimento impugnato risultano argomentazioni sufficienti (presenza di elementi probatori e verifiche procedurali). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per indicare il riassunto dei motivi del ricorso; norma procedurale richiamata nel ricorso per la loro esposizione sintetica
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come criterio di censura per mancata motivazione; la Corte valuta la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato ai fini dell’ammissibilità del ricorso
art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza di revoca della sospensione con messa alla prova è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge; ne deriva che la Corte deve accertare se dal provvedimento impugnato emerga un ragionamento logico-giuridico intellegibile
art. 168-quater cod. pen.
"grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte"; "rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità"; "commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole"
Individua i presupposti per la revoca della messa alla prova; la giurisprudenza interpretativa ammette che una singola trasgressione possa essere sufficiente se di gravitaà tale da rendere negativa la prognosi di recupero
Legge 67/2014
Norma che ha introdotto l'istituto della messa alla prova nel codice penale e nel codice di procedura penale, delineandone finalità e ambito
d.lgs. n. 150/2022
Ha ampliato l'accesso alla messa alla prova ad ulteriori fattispecie e previsto la possibilità che la richiesta sia proposta anche dal pubblico ministero
art. 657-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina le modalità di valutazione del periodo di prova (ruolo dell'UEPE e modalità del programma di trattamento)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova è legittima se sussiste l'interruzione del programma senza giustificazioni: anche una singola trasgressione può giustificare la revoca se di particolare gravità.
- L'ordinanza di revoca non necessita di un'articolata disamina delle motivazioni personali dell'imputato: è sufficiente che emerga in modo intellegibile la base fattuale (es. registri di presenza, relazioni UEPE) e il nesso con i presupposti di legge.
- Il rimedio in Cassazione contro la revoca è limitato alla violazione di legge (art. 464-octies, comma 3 c.p.p.): i profili di merito discrezionali del giudice del riesame sono difficilmente sindacabili.
- La parte interessata deve fornire tempestivamente giustificazioni o documentazione (es. certificati medici, comunicazioni all'UEPE) per evitare che l'assenza o l'interruzione siano valutate come infedeltà al programma.
- Elementi documentali come i registri di presenza della struttura che eroga il lavoro di pubblica utilità e le relazioni dell'UEPE assumono ruolo probatorio decisivo nella valutazione dell'osservanza del programma.
- Se si è in situazione ambigua, la difesa deve attivarsi immediatamente per chiedere il rinvio, contattare l'UEPE e formalizzare giustificazioni per preservare la prosecuzione della messa alla prova.
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