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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15891/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Un conduttore di immobile abitativo aveva stipulato nel 2004 un contratto scritto di locazione a canone libero, mai registrato, e aveva versato canoni sino alla cessazione del rapporto. In primo grado aveva chiesto la restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto dovuto, sostenendo che la mancata registrazione comportasse la possibilità di rideterminare il canone ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. 431/1998; in subordine invocava la disciplina del comma 5 dello stesso articolo. La locatrice originaria e la successiva acquirente dell'immobile eccepivano la nullità del contratto per mancata registrazione, la debenza di un'indennità di occupazione e l'infondatezza di qualsiasi pretesa restitutoria. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del conduttore, ritenendo che non fosse possibile alcuna riconduzione a congruità perché il contratto era stato stipulato a canone libero, non simulato, ma semplicemente non registrato. Con il ricorso per cassazione il conduttore denunciava violazione dell'art. 13 l. 431/1998, sostenendo che la mancata registrazione doveva comunque consentire la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto ai parametri legali; la resistente replicava che la pretesa era comunque infondata. La Corte ha accolto il ricorso nei limiti in cui ha ritenuto applicabile, dal 1° gennaio 2016, la disciplina della riconduzione a congruità anche ai contratti scritti, non simulati e non registrati stipulati prima di tale data, precisando però che il canone determinabile dal giudice non può eccedere quello concordato dalle associazioni di categoria. È stata assorbita la censura subordinata relativa al comma 5 dell'art. 13, ritenuta comunque estranea alla fattispecie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato solo in parte il ricorso: ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, affermando che un contratto di locazione abitativa scritto, a canone libero, non simulato e non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla riconduzione a congruità prevista dall'art. 13, comma 6, l. 431/1998, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il giudice del rinvio dovrà quindi applicare tale criterio, determinando il canone dovuto senza superare il livello previsto dagli accordi locali tra associazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, anche se il contratto originario era a canone libero. È stata invece ritenuta assorbita e comunque infondata la domanda subordinata basata sul comma 5 dell'art. 13. Le spese sono state rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 447 bis c.p.c.

    indica il rito applicato in primo grado per la controversia locatizia.

  • art. 13, comma 1, l. 431/1998

    prevede l'obbligo di registrazione del contratto entro trenta giorni dalla stipula, come richiamato dalla disciplina successiva.

  • art. 13, comma 5, l. 431/1998

    disciplina una fattispecie diversa, estranea al caso concreto, relativa ai canoni ridotti in relazione alla normativa poi dichiarata incostituzionale; la censura subordinata è stata ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 6, l. 431/1998

    consente la restituzione delle somme indebitamente versate e la riconduzione a congruità dei contratti non registrati; si applica, per la Corte, anche ai contratti anteriori al 2016 ma solo dal 1° gennaio 2016.

  • art. 13, comma 7, l. 431/1998

    la disposizione di estensione temporale del comma 6 è stata letta come riferita all'intera legge n. 431/1998.

  • art. 1, comma 346, l. 311/2004

    introduce la nullità dei contratti di locazione non registrati per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 1, comma 59, l. 208/2015

    ha riscritto l'art. 13 l. 431/1998 e reso applicabile la riconduzione a congruità ai contratti non registrati, con efficacia dal 1° gennaio 2016.

  • art. 2, comma 1, l. 431/1998

    disciplina il contratto a canone libero, nel quale il canone è liberamente determinato dalle parti.

  • art. 2, comma 3, l. 431/1998

    disciplina il contratto a canone concordato, con canone definito dagli accordi locali tra associazioni rappresentative.

  • art. 65 ord. giud.

    richiamato per affermare il dovere della Corte di interpretare la norma applicabile in modo uniforme.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno del potere della Corte di cassazione di mantenere l'assetto decisorio corretto anche se la ragione giuridica individuata è diversa da quella prospettata dal ricorrente.

  • art. 1, comma 4, l. 431/1998

    richiamato per qualificare il contratto come stipulato in forma scritta.

  • art. 3, comma 9, lett. c), d.lgs. 23/2011

    evocato solo per spiegare la disciplina temporanea poi dichiarata incostituzionale e la successiva sanatoria del 2015.

  • art. 5, comma 1-ter, d.l. 47/2014

    richiamato come intervento legislativo che aveva tentato di salvare gli effetti della disciplina poi caducata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la questione di diritto è corretta ma la parte la fonda su una ricostruzione giuridica imprecisa, la Corte di cassazione può accogliere il motivo individuando d'ufficio la diversa ragione giuridica idonea a sostenere il dispositivo, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e non si alterino domanda ed eccezioni in senso stretto.
  • La nullità per mancata registrazione dei contratti di locazione è operante, in base al principio tempus regit actum, solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma che la prevede; i contratti anteriori non ne sono colpiti, anche se possono essere interessati da discipline successive in tema di riconduzione a congruità.
  • Per i contratti di locazione abitativa scritti, non simulati e non registrati, la disciplina della riconduzione a congruità introdotta nel 2015 si applica anche ai rapporti anteriori, ma solo dal momento di entrata in vigore della riforma.
  • Nel determinare il canone dovuto per un contratto non registrato, il giudice non può superare il canone definito dagli accordi locali ex art. 2, comma 3, l. 431/1998, anche se il contratto originario era a canone libero; il rinvio all'art. 2 va inteso al parametro legale oggettivo, non alla libera pattuizione delle parti.
  • La pretesa restitutoria del conduttore deve essere valutata alla luce della concreta disciplina temporale applicabile al rapporto e non può essere ampliata oltre i casi espressamente previsti dalla normativa speciale sulle locazioni abitative.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativa
RamiContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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