Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11408 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Reggina Calcio S.p.A. aveva impugnato una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004 e 2005. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo non dimostrati i presupposti per la liquidazione anticipata, non adeguatamente motivata la pretesa e non provata una situazione di insolvenza o difficoltà patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, in particolare, che la contribuente avesse dedotto solo in appello l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 36-bis, comma 2-bis, in violazione del divieto di introdurre domande o motivi nuovi nel giudizio di appello tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la questione relativa all'insussistenza dei presupposti per la liquidazione anticipata non fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado. Il processo tributario è un giudizio a contenuto vincolato, nel quale il contribuente deve indicare specificamente fin dall'origine i vizi dell'atto impugnato; tali motivi non possono essere introdotti successivamente mediante memorie, salvo i casi di motivi aggiunti previsti dalla legge. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata, con rinvio a una diversa sezione della stessa Commissione, che dovrà esaminare i motivi di appello non esaminati e provvedere anche sulle spese. La Corte non ha deciso definitivamente sulla validità della cartella né sulla sussistenza dell'urgenza, avendo dichiarato assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La norma disciplina la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e, al comma 2-bis, consente la liquidazione prima della scadenza ordinaria in presenza dei presupposti previsti.

    La questione concernente la sussistenza dei presupposti per la liquidazione anticipata deve essere dedotta tempestivamente e specificamente nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello o mediante una memoria integrativa non consentita.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove.

    Il giudizio tributario d'appello non consente l'introduzione di nuovi motivi di impugnazione rispetto a quelli formulati davanti al giudice di primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24

    I motivi aggiunti sono ammessi in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

    I motivi aggiunti costituiscono un'eccezione limitata e non possono essere utilizzati per ampliare liberamente il thema decidendum quando il contribuente conosceva già il vizio al momento della presentazione del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 2

    La disposizione disciplina il deposito di memorie illustrative.

    Le memorie possono illustrare o sviluppare i motivi già proposti, ma non possono introdurre nuovi vizi dell'atto impugnato.

  • Legge n. 212/2000, art. 6

    La disposizione tutela la collaborazione e la buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La contribuente aveva invocato la mancata richiesta preventiva di chiarimenti, ma tale profilo non è stato definito dalla Corte di cassazione, essendo rimasto assorbito.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    La disposizione riguarda l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    La contribuente aveva contestato la motivazione della cartella; anche questo profilo dovrà essere eventualmente riesaminato dal giudice del rinvio nei limiti dei motivi tempestivamente dedotti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere tutti i vizi, di fatto e di diritto, che si intendono far valere contro l'atto fiscale; le omissioni iniziali possono determinare l'inammissibilità delle contestazioni formulate successivamente.
  • Le memorie illustrative servono a chiarire o sviluppare motivi già proposti e non possono normalmente introdurre nuove censure o nuove domande.
  • L'appello tributario non è un nuovo giudizio integralmente libero: il giudice deve restare entro i limiti dei motivi dedotti in primo grado, salvo le ipotesi eccezionali di motivi aggiunti previste dalla legge.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale e cassa con rinvio, non necessariamente stabilisce chi abbia definitivamente ragione sul merito: il giudice di rinvio dovrà esaminare le questioni rimaste assorbite o non esaminate.
  • Nell'impugnare una cartella derivante da liquidazione automatizzata o anticipata, è opportuno contestare fin dal primo ricorso, separatamente e in modo specifico, eventuali vizi di motivazione, difetto dei presupposti, duplicazione dell'imposta, mancati avvisi o violazioni procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.