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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4992/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ida' aveva chiesto il ristoro per la detenzione subita in stato di custodia cautelare in carcere nel periodo 18/01/2010 - 09/01/2013 ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato la richiesta inammissibile e il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la custodia cautelare fosse cessata prima dell'entrata in vigore del d.l. 26/06/2014 n.92 (conv. L. 11/08/2014 n.117) e che, pertanto, a Ida' si poteva applicare l'art.2, comma 1, del citato d.l., che prevede il termine di decadenza di sei mesi per proporre l'azione prevista dal comma 3 dell'art.35-ter per coloro che alla data di entrata in vigore non si trovavano in stato di custodia cautelare in carcere. Il termine era decorso, perciò il reclamo era stato ritenuto inammissibile. Ida' ha impugnato sostenendo che la custodia cautelare era stata sofferta nello stesso procedimento in cui era successivamente irrogata la pena (ossia era "computabile"), ragion per cui era proponibile il rimedio in forma specifica (riduzione di pena) e che la scadenza semestrale non poteva precluderne l'azione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, se la custodia cautelare pregressa è stata sofferta nel medesimo procedimento e risulta computabile ai sensi dell'art.657 cod. proc. pen., il detenuto può chiedere il ristoro in forma specifica (riduzione di pena) senza che operi il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art.2, comma 1, del d.l. n.92 del 2014. Il termine di sei mesi si applica invece soltanto alla domanda risarcitoria patrimoniale di cui al comma 3 dell'art.35-ter quando la custodia cautelare non è computabile e il soggetto, alla data di entrata in vigore del decreto, non si trovava in stato di custodia cautelare. In conseguenza, la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Disciplina i rimedi per la violazione dell'art.3 CEDU subita durante la detenzione; prevede rimedio in forma specifica (riduzione di pena) e rimedio patrimoniale (comma 3). La Corte interpreta che il rimedio in forma specifica è azionabile senza termine di decadenza quando la custodia cautelare è computabile in relazione al titolo in esecuzione.

  • art. 2, comma 1, d.l. 26/06/2014 n.92 (conv. L. 11/08/2014 n.117)

    Norma transitoria che introduce un termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore per proporre l'azione prevista dal comma 3 dell'art.35-ter (rimborso patrimoniale) per i soggetti non più in stato di custodia cautelare in carcere alla stessa data. Non si applica ai casi in cui la custodia cautelare, pur cessata, sia computabile ai fini dell'esecuzione per lo stesso titolo.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Rilevanza della "computabilità" della custodia cautelare ai fini dell'esecuzione della pena: se la custodia cautelare è computabile ex art.657, essa è connessa al titolo in esecuzione e legittima l'azione per il ristoro in forma specifica senza vincoli di decadenza.

  • art. 3 CEDU

    Protezione contro trattamenti inumani o degradanti; la giurisprudenza richiede rimedi adeguati per le violazioni subite durante la detenzione. La Corte ricorda la distinzione tra rimedio in forma specifica e rimedio patrimoniale correlata alla computabilità della detenzione.

Massime di principio

  • Se la custodia cautelare pregressa è stata subita nel medesimo procedimento e risulta computabile ai fini dell'esecuzione (art.657 c.p.p.), il detenuto può chiedere il ristoro in forma specifica (es. riduzione di pena) senza che operi il termine di decadenza introdotto dal d.l. 92/2014.
  • Il termine di sei mesi previsto dall'art.2, comma 1, del d.l. 92/2014 si applica soltanto alle domande risarcitorie patrimoniali previste dal comma 3 dell'art.35-ter, ossia nei casi in cui la custodia cautelare non sia computabile e il soggetto non si trovi in stato di custodia alla data di entrata in vigore del decreto.
  • Il giudice deve verificare la 'computabilità' della custodia cautelare rispetto al titolo in esecuzione; tale verifica è decisiva per individuare quale rimedio è esperibile e se ricorre un termine di decadenza.
  • Non è corretto limitare l'accesso al rimedio in forma specifica sulla base della sola data di cessazione della custodia cautelare: una simile interpretazione può generare disparità dipendenti da fatti processuali estranei al condannato.
  • In caso di dubbio sulla natura computabile o meno della detenzione pregressa, è prudente prospettare l'azione in forma specifica (se applicabile) e, ove necessario, anche il rimedio patrimoniale nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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