Sentenza del 05/02/2020 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Errore in dichiarazione dei redditi - Rettifica a favore del contribuente - Termine entro la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo - Mancato rispetto del termine - Decadenza - Cartella esattoriale - Opposizione in sede contenziosa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Opposizione alla cartella di pagamento per presunto omesso versamento IRPEF 2010: il contribuente aveva indicato in dichiarazione un imponibile errato (€6.972 anziché €21.930) a causa di un'indicazione della quota di proprietà del 16,67% invece della reale. Dopo la notifica della cartella (agosto 2014) il contribuente ha trasmesso una dichiarazione integrativa (7.11.2014) chiedendo la rettifica e la riduzione dell'imposta dovuta. L'Agenzia ha eccepito la decadenza dalla facoltà di integrazione ai sensi dell'art.2 co.8 e 8-bis DPR 322/1998 (termine fissato nella presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo), rilevando che il termine non era stato rispettato (30.9.2012). Il contribuente ha impugnato la cartella, sostenendo che, anche se la dichiarazione integrativa fosse stata tardiva, permaneva il diritto di proporre opposizione giudiziale alla iscrizione a ruolo in base al principio di capacità contributiva e che la disciplina è stata modificata dal d.l. 193/2016.
La decisione
La Corte d'appello ha ritenuto fondato l'appello del contribuente: ha affermato che, pur essendo il termine dell'art.2 co.8 e 8-bis DPR 322/1998 quello all'epoca vigente (presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo), la successiva modifica normativa (d.l. 193/2016) e l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 13378/2016) impongono un'interpretazione che non esclude il diritto del contribuente di opporsi in sede contenziosa all'iscrizione a ruolo derivante da errata indicazione in dichiarazione. Ne consegue che il contribuente non è decaduto dalla facoltà di far valere le proprie doglianze in giudizio; l'appello è stato accolto e l'Amministrazione condannata alle spese del grado di appello (€1.700,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
DPR 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
In origine prevedeva che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente (correzione di errore che comporta minor imponibile) dovesse essere presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; la Corte ha rilevato l'incongruità di un'applicazione rigida di tale limite alla luce delle modifiche legislative successive e degli orientamenti di legittimità.
D.L. 193/2016
Ha unificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative a vantaggio e a svantaggio del contribuente, eliminando la disparità dei termini e influenzando l'interpretazione della possibilità di integrazione tardiva.
DPR 602/1973, art. 38
Prevede il termine di 48 mesi per il rimborso; la Corte e la Cassazione hanno richiamato questo termine nel quadro della tutela del contribuente e del diritto al rimborso quando emerge che l'imposta è stata versata in eccesso.
Cass. SS.UU. n. 13378/2016
Le Sezioni Unite hanno affermato che, anche con la precedente formulazione normativa, è riconosciuto il diritto al rimborso e la possibilità per il contribuente di opporsi in sede giudiziale alla pretesa tributaria, richiamando principi di capacità contributiva e tutela difensiva.
Massime di principio
- La tardiva presentazione di una dichiarazione integrativa non esclude automaticamente la possibilità di proporre opposizione giudiziale avverso l'iscrizione a ruolo derivante da errore nella dichiarazione: il contribuente può comunque far valere in giudizio errori di fatto o di diritto che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile.
- Dopo il d.l. 193/2016 i termini per integrare la dichiarazione sono stati armonizzati, riducendo il rischio di decadenza differenziata a seconda che l'errore sia a vantaggio o a svantaggio del contribuente; va comunque verificata la tempistica concreta e l'eventuale applicazione di altre norme (es. termini per il rimborso).
- Il principio della capacità contributiva e la giurisprudenza delle Sezioni Unite favoriscono una interpretazione che assicuri al contribuente la possibilità di difendersi in sede contenziosa contro iscrizioni a ruolo derivanti da errate dichiarazioni.
- In situazioni analoghe conviene: presentare l'integrativa non appena si scopre l'errore, conservare tutta la documentazione probatoria (contratti, atti di provenienza, calcoli) e, se notificata cartella, proporre tempestivamente opposizione giudiziale allegando gli errori rilevati.
- L'Amministrazione può eccepire la decadenza formale, ma il giudice valuta anche il diritto sostanziale del contribuente alla corretta applicazione del tributo; dunque è opportuno agire sia amministrativamente (integrativa) che giudizialmente se necessario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →