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Sentenza

Sentenza del 01/05/2023 n. 538 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la spettanza e l'indicazione di un credito d'imposta riconosciuto alle banche per le quote delle rate di mutui 'prima casa' poste a carico dello Stato per l’anno 2009 (introdotto dall'art. 2 del d.l. 29/11/2008, n.185, conv. l. 28/01/2009, n.2). La banca aveva maturato un credito complessivo di € 3.077.596,64, parte esposto nel 2009 e parte nella dichiarazione 2010 per prudenza. L'Agenzia ha contestato la compilazione e, a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973), ha emesso comunicazione d'irregolarità e poi cartella di pagamento per l'importo contestato, con interessi e sanzioni, ritenendo che il credito non fosse stato adeguatamente documentato. La banca ha impugnato sostenendo difetto di motivazione dell'atto e la correttezza della contabilizzazione del credito; l'Agenzia ha eccepito che la banca non ha esibito le autocertificazioni richieste (o le ha esibite solo parzialmente) che comprovassero l'effettiva spettanza del credito per l'anno 2010.

La decisione

La Corte regionale ha respinto l'appello della banca e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto legittima la cartella di pagamento, in quanto essa richiamava adeguatamente la comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo automatizzato, e ha escluso la carenza di motivazione. Sostanzialmente la banca non ha fornito la documentazione completa richiesta (le autocertificazioni) e non ha giustificato il consistente ammontare del credito esposto per il 2010 (€ 858.259) rispetto alle autocertificazioni esibite (890 autocertificazioni corrispondenti a € 114.249,94). La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile l'eccezione di 'incertezza normativa oggettiva' (statuto del contribuente/art. 8 d.lgs. 546/1992) dato che la disciplina dell'agevolazione è chiara e la banca, come operatore professionale, era tenuta a diligenza rafforzata. Per tali ragioni l'appello principale è respinto, l'appello incidentale è accolto e la C.R.P.P. condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 2

    Introduzione dell'agevolazione sulle rate di mutuo "prima casa" 2009; norma agevolativa di stretta interpretazione che delimita gli aventi diritto e l'anno di competenza del credito d'imposta (rate 2009).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che autorizza il controllo automatizzato e la comunicazione di irregolarità; atto richiamato nella motivazione della cartella di pagamento e idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione dell'atto esecutivo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riferimento normativo richiamato per i controlli automatizzati relativi alle dichiarazioni IVA correlati alle procedure di accertamento e comunicazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Principio di motivazione degli atti impositivi; la Corte conferma che la cartella, se si richiama un atto precedente che ha già quantificato il debito, adempie all'obbligo di motivazione mediante quel richiamo.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Principio generale di motivazione degli atti amministrativi richiamato in combinato con lo Statuto del contribuente per valutare la legittimità della motivazione della cartella di pagamento.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    Istruzioni operative per le banche: le banche dovevano conservare le autocertificazioni presentate dai mutuatari e esibirle su richiesta degli organi di controllo; onere probatorio a carico dell'istituto di credito.

  • Statuto del contribuente / d.lgs. n. 546/1992

    art. 10 L. (richiamato) / art. 8 d.lgs. 546/1992

    La deduzione dell'esistenza di 'incertezza normativa oggettiva' richiede che, dopo un corretto procedimento interpretativo, non sia possibile individuare univocamente la norma applicabile; qui la Corte ha escluso tale incertezza.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie devono essere interpretate rigorosamente: norme agevolative non ammettono interpretazioni estensive o analogiche.
  • Quando la normativa prevede oneri documentali per fruire di un credito (es. autocertificazioni), il soggetto che dichiara il credito (banca/intermediario) ha l'onere di conservarla ed esibirla; la mancata produzione integrale legittima l'azione dell'Amministrazione.
  • Una cartella di pagamento che richiami un precedente atto già quantificatore (es. comunicazione di irregolarità/accertamento) soddisfa l'obbligo di motivazione; la cartella non deve ripetere integralmente le motivazioni se richiama un precedente atto idoneo.
  • L'eccezione dell'incertezza normativa oggettiva è applicabile solo se, dopo un procedimento interpretativo corretto, non è possibile individuare la norma applicabile; la semplice difficoltà interpretativa o la dilazione dell'onere probatorio non bastano.
  • L'operatore economico professionale è tenuto a una diligenza rafforzata: deve gestire con cura documentazione e tempistiche di rilevazione dei crediti fiscali e non può invocare ignoranza soggettiva per giustificare insufficiente istruttoria.
  • In caso di contestazione, la collaborazione con l'Ufficio (es. esibizione di un campione di documenti richiesto) è rilevante; il rifiuto o la produzione parziale indeboliscono la posizione del contribuente.
  • Se la quantificazione del credito in dichiarazione è incoerente con le autocertificazioni effettivamente esibite, l'Amministrazione può recuperare l'importo e applicare sanzioni se non sussiste un fondato dubbio giuridico oggettivo.

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