Sentenza del 02/05/2023 n. 11368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di avviso d'accertamento l'Agenzia ha rideterminato l'imponibile IRES della società contestando la deducibilità di costi e perdite su crediti e disconoscendo alcune sopravvenienze passive iscritte in bilancio. Le poste contestate comprendevano note di credito a storno di fatture per buoni pasto (merce dichiarata mancante dal cliente), conguagli per oneri accessori relativi ai canoni di locazione di più annualità, la deduzione di perdite su crediti relative a rapporti con Avenance Italia Spa (sulla quale la società invocava una transazione/accordo) e l'utilizzo del fondo perdite su crediti rispetto alla qualificazione fiscale delle poste (sopravvenienza attiva/variazione in diminuzione). La controversia verteva anche sulla corretta imputazione temporale delle perdite e sulla prova delle strade esperite per il recupero dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità e vizio processuale relativi alle sopravvenienze passive, ritenendo che la Commissione regionale avesse adeguatamente motivato la valutazione che le perdite fossero riconducibili a una rinuncia volontaria al credito o comunque prive della prova delle azioni di recupero economicamente sostenibili. Quanto all'accordo transattivo con Avenance, la Corte ha considerato la questione riconducibile a valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Anche il disconoscimento dell'utilizzo del fondo perdite su crediti è stato qualificato come valutazione di merito fondata sulla mancanza, negli atti, di elementi di certezza e precisione necessari ai fini della deducibilità fiscale. Pertanto il ricorso è stato rigettato; è stato altresì richiamato l'obbligo, ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater, di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo se dovuto. Non sono state liquidate spese processuali avendo l'ufficio tributario scelto di non costituirsi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia o nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondate le censure in relazione a motivazione e pronuncia
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per denunciare vizio di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che le critiche fossero riconducibili a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e diritto di difesa; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da invalidare la decisione
art. 24 Cost.
Richiamato relativamente al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sul processo tributario invocata per censure procedurali; la Corte ha considerato le contestazioni insufficienti per annullare la decisione
art. 132 c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, idonea a comprendere le ragioni del rigetto
art. 111 Cost.
Invocato in materia di giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Applicato nella formulazione post riforma (D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012): censura per omesso esame di fatto decisivo non accolta perché la questione oggetto della censura era stata comunque considerata e ricadeva nella valutazione di fatto
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5; conferma il limite di sindacabilità in Cassazione sulle questioni di fatto
artt. 115 e 116 c.p.c.
Evocati per denunciare omesso esame di argomentazioni probatorie (transazione); la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di fatto non riesaminabili
art. 1361 c.c. e ss.
Richiamati in relazione all'interpretazione del negozio transattivo; la Corte ha valutato la questione come di fatto meritevole di valutazione in sede di merito
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5
Richiamato in tema di criteri di determinazione del reddito d'impresa e deducibilità; la Corte ha confermato che mancavano elementi di certezza per la deducibilità reclamata
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1
Richiamato nel quadro delle norme sul reddito d'impresa e sulle componenti negative; utilizzato per valutare la correttezza fiscale delle scritture contabili
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88
Citato rispetto alla qualificazione fiscale delle poste e alla possibile sopravvenienza attiva derivante dall'utilizzo del fondo; la Corte ha ritenuto che la documentazione non provasse la deducibilità lamentata
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 106, comma 2
Riferito al trattamento fiscale delle perdite realizzate successivamente agli accantonamenti e alla deducibilità parziale; la Corte ha richiamato il principio ma ha considerato la valutazione concreta di merito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale conguaglio
Cass. 3 aprile 2019, n. 9237
Precedente citato a supporto del principio che l'istituzione di un fondo rischi su crediti produce effetti fiscali, con deducibilità limitata alle eccedenze rispetto agli accantonamenti dedotti
Massime di principio
- Le valutazioni sull'esistenza delle condizioni per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti (esistenza di transazione, rinuncia volontaria, elementi di certezza e precisione, imputazione temporale) sono valutazioni di fatto del giudice di merito e, salvo evidente vizio motivazionale, non sono sindacabili in Cassazione.
- Per ottenere la deducibilità di perdite su crediti è fondamentale documentare in modo puntuale le azioni di recupero esperite e la loro insussistenza economica, nonché fornire prova certa di eventuali accordi transattivi che giustifichino la perdita.
- La semplice appostazione in bilancio di una sopravvenienza passiva o l'uso di un fondo perdite su crediti richiedono nella documentazione elementi di certezza e precisione tali da giustificare la rilevanza fiscale; l'ufficio può recuperare a tassazione se tali elementi mancano.
- Le censure di nullità o violazione del diritto di difesa richiedono la dimostrazione concreta di un travisamento del contraddittorio o di una omissione di decisione su questioni decisive; criticare la valutazione del merito non è sufficiente.
- Quando si contesta in sede giudiziaria la qualificazione fiscale delle poste contabili, è strategico produrre documentazione completa (contratti, corrispondenza, prove di solleciti e procedure esecutive, verbali transattivi) e argomentare sia il profilo civilistico sia quello fiscale e temporale.
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