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Sentenza

Sentenza del 02/05/2023 n. 11368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di avviso d'accertamento l'Agenzia ha rideterminato l'imponibile IRES della società contestando la deducibilità di costi e perdite su crediti e disconoscendo alcune sopravvenienze passive iscritte in bilancio. Le poste contestate comprendevano note di credito a storno di fatture per buoni pasto (merce dichiarata mancante dal cliente), conguagli per oneri accessori relativi ai canoni di locazione di più annualità, la deduzione di perdite su crediti relative a rapporti con Avenance Italia Spa (sulla quale la società invocava una transazione/accordo) e l'utilizzo del fondo perdite su crediti rispetto alla qualificazione fiscale delle poste (sopravvenienza attiva/variazione in diminuzione). La controversia verteva anche sulla corretta imputazione temporale delle perdite e sulla prova delle strade esperite per il recupero dei crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità e vizio processuale relativi alle sopravvenienze passive, ritenendo che la Commissione regionale avesse adeguatamente motivato la valutazione che le perdite fossero riconducibili a una rinuncia volontaria al credito o comunque prive della prova delle azioni di recupero economicamente sostenibili. Quanto all'accordo transattivo con Avenance, la Corte ha considerato la questione riconducibile a valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Anche il disconoscimento dell'utilizzo del fondo perdite su crediti è stato qualificato come valutazione di merito fondata sulla mancanza, negli atti, di elementi di certezza e precisione necessari ai fini della deducibilità fiscale. Pertanto il ricorso è stato rigettato; è stato altresì richiamato l'obbligo, ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater, di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo se dovuto. Non sono state liquidate spese processuali avendo l'ufficio tributario scelto di non costituirsi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia o nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondate le censure in relazione a motivazione e pronuncia

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per denunciare vizio di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che le critiche fossero riconducibili a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e diritto di difesa; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da invalidare la decisione

  • art. 24 Cost.

    Richiamato relativamente al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma sul processo tributario invocata per censure procedurali; la Corte ha considerato le contestazioni insufficienti per annullare la decisione

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, idonea a comprendere le ragioni del rigetto

  • art. 111 Cost.

    Invocato in materia di giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Applicato nella formulazione post riforma (D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012): censura per omesso esame di fatto decisivo non accolta perché la questione oggetto della censura era stata comunque considerata e ricadeva nella valutazione di fatto

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5; conferma il limite di sindacabilità in Cassazione sulle questioni di fatto

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati per denunciare omesso esame di argomentazioni probatorie (transazione); la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di fatto non riesaminabili

  • art. 1361 c.c. e ss.

    Richiamati in relazione all'interpretazione del negozio transattivo; la Corte ha valutato la questione come di fatto meritevole di valutazione in sede di merito

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5

    Richiamato in tema di criteri di determinazione del reddito d'impresa e deducibilità; la Corte ha confermato che mancavano elementi di certezza per la deducibilità reclamata

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1

    Richiamato nel quadro delle norme sul reddito d'impresa e sulle componenti negative; utilizzato per valutare la correttezza fiscale delle scritture contabili

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88

    Citato rispetto alla qualificazione fiscale delle poste e alla possibile sopravvenienza attiva derivante dall'utilizzo del fondo; la Corte ha ritenuto che la documentazione non provasse la deducibilità lamentata

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 106, comma 2

    Riferito al trattamento fiscale delle perdite realizzate successivamente agli accantonamenti e alla deducibilità parziale; la Corte ha richiamato il principio ma ha considerato la valutazione concreta di merito

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale conguaglio

  • Cass. 3 aprile 2019, n. 9237

    Precedente citato a supporto del principio che l'istituzione di un fondo rischi su crediti produce effetti fiscali, con deducibilità limitata alle eccedenze rispetto agli accantonamenti dedotti

Massime di principio

  • Le valutazioni sull'esistenza delle condizioni per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti (esistenza di transazione, rinuncia volontaria, elementi di certezza e precisione, imputazione temporale) sono valutazioni di fatto del giudice di merito e, salvo evidente vizio motivazionale, non sono sindacabili in Cassazione.
  • Per ottenere la deducibilità di perdite su crediti è fondamentale documentare in modo puntuale le azioni di recupero esperite e la loro insussistenza economica, nonché fornire prova certa di eventuali accordi transattivi che giustifichino la perdita.
  • La semplice appostazione in bilancio di una sopravvenienza passiva o l'uso di un fondo perdite su crediti richiedono nella documentazione elementi di certezza e precisione tali da giustificare la rilevanza fiscale; l'ufficio può recuperare a tassazione se tali elementi mancano.
  • Le censure di nullità o violazione del diritto di difesa richiedono la dimostrazione concreta di un travisamento del contraddittorio o di una omissione di decisione su questioni decisive; criticare la valutazione del merito non è sufficiente.
  • Quando si contesta in sede giudiziaria la qualificazione fiscale delle poste contabili, è strategico produrre documentazione completa (contratti, corrispondenza, prove di solleciti e procedure esecutive, verbali transattivi) e argomentare sia il profilo civilistico sia quello fiscale e temporale.

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