Cassazione Penale, Sentenza n. 13107/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di condanna ex giudizio abbreviato per tentato omicidio e reato connesso (art. 4 legge n.110/1975), censurando l'esclusione da parte del GIP di due aggravanti ad effetto speciale: 1) la premeditazione — deducendo che l'imputato si era procurato due coltelli alcune ore prima, era stato disarmato in una lite e quindi aveva conservato il proposito omicida fino al fatto; 2) l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) — sostenendo che l'aggressione alle spalle impedì qualsiasi reazione della vittima e di eventuali presenti e che il giudice non aveva motivato adeguatamente l'esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti dalla Corte di appello alla Corte di legittimità. Sostanzialmente, la Corte ha rilevato che le doglianze del Procuratore generale costituivano una mera rivalutazione del merito e non indicavano violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e autosufficienti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Quanto alla premeditazione, la Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito secondo cui l'imputato aveva agito per impulso emotivo e sotto l'effetto dell'alcol, non per una decisione meditata e irrevocabile. Sull'aggravante della minorata difesa, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato l'esclusione osservando che la vittima era giovane, sveglia, in buona salute e in compagnia di altre cinque persone, una delle quali intervenne disarmando l'aggressore; pertanto mancavano i presupposti per l'aggravante. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la sentenza di primo grado resta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 4 legge n.110 del 1975
Norma richiamata per qualificare il reato connesso (porto/possesso di armi); la Corte non entra nel merito di tale reato ma lo enumera tra i capi di imputazione.
art. 608, comma 1, c.p.p.
Richiamato per delineare i rimedi esperibili dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dopo giudizio abbreviato; il Procuratore non può proporre appello per contestare l'esclusione di aggravanti ad effetto speciale e deve ricorrere per cassazione.
art. 593, comma 1, c.p.p. (riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Interpretato nel senso che il disconoscimento di aggravanti ad effetto speciale nelle sentenze abbreviate non è rimesso all'appello ordinario del pubblico ministero, ma contempla limiti che impongono il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Richiamato come regola procedurale che giustifica la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando l'impugnazione è da qualificare come ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma sui motivi di cassazione che richiede l'indicazione di violazioni di legge o vizi della motivazione specifici e autosufficienti; la Corte ha ritenuto che il ricorso del P.M. non esplicitasse tali vizi ma si limitasse a riconsiderazioni di merito.
art. 61 n.5 c.p.
Aggravante della minorata difesa: la Corte ha confermato che il giudice di merito può escluderla quando la vittima non si trovi in condizione di particolare vulnerabilità (es. era sveglia, in buona salute e in compagnia di altre persone intervenute).
art. 443, comma 3, c.p.p.
Richiamato di passaggio nel quadro normativo che disciplina i limiti all'appello; utile a spiegare perché alcune modifiche del titolo del reato espongono a limiti diversi.
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può impugnare con appello una sentenza resa dopo giudizio abbreviato limitatamente all'esclusione di aggravanti ad effetto speciale: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione (art. 608 c.p.p. e art. 593 c.p.p. come riformulato).
- In Cassazione non è consentita la semplice riconsiderazione del merito: i motivi devono indicare violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e autosufficienti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mera non condivisione del giudizio di fatto è inammissibile.
- Per ritenere la premeditazione occorre che emerga una risoluzione mediatamente ferma e irrevocabile: elementi come procurarsi armi non bastano di per sé se il giudice di merito ritiene che l'azione sia stata dettata da impulso, fumi dell'alcol o reazione emotiva; per contrastare tale valutazione occorre dimostrare travisamento della prova o illogicità manifesta nella motivazione.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) richiede che la vittima fosse in una condizione di inferiorità o impreparazione tale da rendere impossibile o molto difficile la sua difesa; la presenza di altre persone intervenute tempestivamente o il fatto che la vittima fosse sveglia e in buone condizioni può giustificare l'esclusione dell'aggravante.
- Chi impugna deve articolare censure con autosufficiente specificità: indicare in modo puntuale quali passaggi motivazionali sarebbero illogici, contraddittori o privi di supporto probatorio, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
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