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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13107/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza di condanna ex giudizio abbreviato per tentato omicidio e reato connesso (art. 4 legge n.110/1975), censurando l'esclusione da parte del GIP di due aggravanti ad effetto speciale: 1) la premeditazione — deducendo che l'imputato si era procurato due coltelli alcune ore prima, era stato disarmato in una lite e quindi aveva conservato il proposito omicida fino al fatto; 2) l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) — sostenendo che l'aggressione alle spalle impedì qualsiasi reazione della vittima e di eventuali presenti e che il giudice non aveva motivato adeguatamente l'esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti dalla Corte di appello alla Corte di legittimità. Sostanzialmente, la Corte ha rilevato che le doglianze del Procuratore generale costituivano una mera rivalutazione del merito e non indicavano violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e autosufficienti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Quanto alla premeditazione, la Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito secondo cui l'imputato aveva agito per impulso emotivo e sotto l'effetto dell'alcol, non per una decisione meditata e irrevocabile. Sull'aggravante della minorata difesa, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato l'esclusione osservando che la vittima era giovane, sveglia, in buona salute e in compagnia di altre cinque persone, una delle quali intervenne disarmando l'aggressore; pertanto mancavano i presupposti per l'aggravante. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la sentenza di primo grado resta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n.110 del 1975

    Norma richiamata per qualificare il reato connesso (porto/possesso di armi); la Corte non entra nel merito di tale reato ma lo enumera tra i capi di imputazione.

  • art. 608, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per delineare i rimedi esperibili dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dopo giudizio abbreviato; il Procuratore non può proporre appello per contestare l'esclusione di aggravanti ad effetto speciale e deve ricorrere per cassazione.

  • art. 593, comma 1, c.p.p. (riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Interpretato nel senso che il disconoscimento di aggravanti ad effetto speciale nelle sentenze abbreviate non è rimesso all'appello ordinario del pubblico ministero, ma contempla limiti che impongono il ricorso per cassazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Richiamato come regola procedurale che giustifica la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando l'impugnazione è da qualificare come ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma sui motivi di cassazione che richiede l'indicazione di violazioni di legge o vizi della motivazione specifici e autosufficienti; la Corte ha ritenuto che il ricorso del P.M. non esplicitasse tali vizi ma si limitasse a riconsiderazioni di merito.

  • art. 61 n.5 c.p.

    Aggravante della minorata difesa: la Corte ha confermato che il giudice di merito può escluderla quando la vittima non si trovi in condizione di particolare vulnerabilità (es. era sveglia, in buona salute e in compagnia di altre persone intervenute).

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    Richiamato di passaggio nel quadro normativo che disciplina i limiti all'appello; utile a spiegare perché alcune modifiche del titolo del reato espongono a limiti diversi.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero non può impugnare con appello una sentenza resa dopo giudizio abbreviato limitatamente all'esclusione di aggravanti ad effetto speciale: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione (art. 608 c.p.p. e art. 593 c.p.p. come riformulato).
  • In Cassazione non è consentita la semplice riconsiderazione del merito: i motivi devono indicare violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e autosufficienti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mera non condivisione del giudizio di fatto è inammissibile.
  • Per ritenere la premeditazione occorre che emerga una risoluzione mediatamente ferma e irrevocabile: elementi come procurarsi armi non bastano di per sé se il giudice di merito ritiene che l'azione sia stata dettata da impulso, fumi dell'alcol o reazione emotiva; per contrastare tale valutazione occorre dimostrare travisamento della prova o illogicità manifesta nella motivazione.
  • L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) richiede che la vittima fosse in una condizione di inferiorità o impreparazione tale da rendere impossibile o molto difficile la sua difesa; la presenza di altre persone intervenute tempestivamente o il fatto che la vittima fosse sveglia e in buone condizioni può giustificare l'esclusione dell'aggravante.
  • Chi impugna deve articolare censure con autosufficiente specificità: indicare in modo puntuale quali passaggi motivazionali sarebbero illogici, contraddittori o privi di supporto probatorio, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

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