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Ordinanza

Ordinanza n. 12645/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 7796/2022 emessa dal tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa emili, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 31868/2021, pubblicata in data 29/09/2022, notificata in data 15/11/2022, passata in giudicato; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202603747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del giudice ordinario relativa alla liquidazione di somme e al riconoscimento di punteggio nelle graduatorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nonché la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso rappresenta una perdurante e integrale inottemperanza al giudicato. Dagli atti, tuttavia, risulta che il Ministero ha adottato un decreto di liquidazione degli importi riconosciuti in esecuzione del titolo, con conseguenti ordini di pagamento, e che al ricorrente è stato attribuito un punteggio complessivo di 12 punti nell'aggiornamento delle graduatorie. Il contrasto tra il contenuto del ricorso e la documentazione prodotta rende necessario chiarire l'effettivo stato dell'esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né ha deciso sulla richiesta di fissazione della somma dovuta per il ritardo. Ha disposto un supplemento istruttorio, ordinando al ricorrente di precisare il contenuto dell'azione e di chiarire la persistente deduzione di integrale inottemperanza alla luce degli atti esecutivi prodotti. Ha inoltre ordinato al Ministero di depositare una relazione sullo stato dell'iter di liquidazione delle somme riconosciute dal giudicato e oggetto degli ordini di pagamento allegati. Le parti devono depositare i chiarimenti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la decisione non si pronuncia ancora sull'applicazione concreta della misura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta evidenzia attività esecutive dell'Amministrazione apparentemente incompatibili con la dedotta persistente e integrale inottemperanza, il giudice può richiedere al ricorrente di precisare il contenuto effettivo dell'azione e le residue contestazioni.
  • Prima di decidere sull'esecuzione del giudicato e sull'eventuale fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo, il giudice può acquisire dall'Amministrazione una relazione sullo stato concreto dell'iter esecutivo e dei pagamenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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