Sentenza n. 4651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato parzialmente il decreto di nomina e inquadramento economico nella magistratura tributaria, imponendo il ricalcolo dell’anzianità sino alla data della nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il magistrato, già appartenente alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa, era transitato nella magistratura tributaria professionale mediante la procedura straordinaria prevista dall’art. 1, commi 4 e seguenti, della legge n. 130 del 2022. Il decreto ministeriale di nomina gli aveva riconosciuto, ai fini dell’inquadramento economico, l’anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023, termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’interpello, attribuendo la classe 8, scatto 7. Il TAR aveva ritenuto che dovesse essere computata anche l’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza sino alla nomina e aveva annullato il decreto nella parte corrispondente. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo che il rinvio operato dal comma 8 al comma 7 dell’art. 1 della legge n. 130 del 2022 imponesse di fissare al 14 febbraio 2023 il termine finale per il calcolo dell’anzianità rilevante sia per la graduatoria sia per l’inquadramento economico. Hanno inoltre dedotto la natura eccezionale e incentivante della disciplina, comprensiva della supervalutazione dell’anzianità maturata quale giudice tributario onorario, nonché l’assenza di pregiudizio per il magistrato transitato. L’appellato ha chiesto la conferma della sentenza, sostenendo il diritto al computo dell’intera anzianità maturata sino alla data del transito e riproponendo le domande di corretto inquadramento economico, differenze retributive, risarcimento del danno, disapplicazione della normativa e questione di legittimità costituzionale.
La decisione
L’appello è stato accolto solo parzialmente. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022 non consente di azzerare o cristallizzare al 14 febbraio 2023 l’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza: il periodo successivo alla scadenza dell’interpello e sino all’effettiva immissione nella magistratura tributaria deve essere computato quanto all’anzianità maturata nella magistratura ordinaria di provenienza. È stata però riformata la sentenza nella parte in cui aveva ammesso, per il medesimo periodo, anche il computo dell’anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni di giudice tributario onorario. La doppia valutazione dell’anzianità professionale e di quella onoraria è consentita soltanto sino alla data di scadenza della domanda di partecipazione, perché costituisce una disciplina eccezionale di stretta interpretazione; per il periodo dal 14 febbraio 2023 al 1° febbraio 2024 deve essere considerata soltanto l’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza. Il Collegio ha inoltre respinto le domande riproposte relative all’inquadramento stipendiale secondo il trattamento dei magistrati ordinari, chiarendo che il rinvio alle disposizioni economiche della magistratura ordinaria opera solo in quanto compatibili con la disciplina specifica della magistratura tributaria. Non sono applicabili le norme sulla progressione economica della magistratura ordinaria e non sussistono né i presupposti per la questione di costituzionalità né quelli per il risarcimento del danno. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 7 e 8, l. n. 130/2022
In caso di transito nella giurisdizione tributaria [...] i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati [...] sulla base di tale anzianità.
Il comma 8 impedisce l’azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza. Il periodo successivo alla scadenza dell’interpello e sino alla nomina deve essere computato per l’anzianità professionale di provenienza, ma non consente di estendere oltre il 14 febbraio 2023 la doppia valutazione dell’anzianità professionale e di quella maturata quale giudice tributario onorario.
art. 14 preleggi
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina eccezionale sulla doppia valutazione dell’anzianità non può essere applicata estensivamente oltre i casi e i periodi temporali espressamente previsti.
art. 1-bis d.lgs. n. 545/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua la giurisdizione tributaria professionale cui transitano i magistrati nell’ambito della procedura straordinaria.
art. 4, comma 39-bis, l. n. 183/2011
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva per il computo dell’anzianità maturata nel ruolo unico dei giudici tributari, secondo i criteri incentivanti previsti dall’art. 1, comma 7, della legge n. 130 del 2022.
art. 301 c.p.c., richiamato dall’art. 79 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha disciplinato l’interruzione del giudizio d’appello per la morte del difensore dell’appellato e la successiva riassunzione.
art. 3 l. n. 425/1984
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni sulla progressione economica nella magistratura ordinaria non sono applicabili alla magistratura tributaria transitata.
art. 4 l. n. 425/1984
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni sulla progressione economica nella magistratura ordinaria non sono applicabili alla magistratura tributaria transitata.
art. 5 l. n. 425/1984
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni sulla progressione economica nella magistratura ordinaria non sono applicabili alla magistratura tributaria transitata.
art. 11 d.lgs. n. 160/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il diverso meccanismo di progressione della magistratura ordinaria, basato su una procedura di valutazione, non opera nella magistratura tributaria, nella quale il passaggio tra qualifiche dipende dall’anzianità di servizio.
art. 211 r.d. n. 12/1941
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato tra le misure previste dalla disciplina incentivante del transito, consentendo la riammissione nella precedente giurisdizione alle condizioni previste.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata per asserita disparità di trattamento.
art. 58 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato dall’appellato tra i parametri costituzionali asseritamente violati, ma il giudice ha escluso i presupposti per sollevare la questione.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato dall’appellato tra i parametri costituzionali asseritamente violati, ma il giudice ha escluso i presupposti per sollevare la questione.
Massime di principio
- Nella procedura straordinaria di transito nella magistratura tributaria prevista dalla legge n. 130 del 2022, l’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza deve essere computata sino alla data dell’effettiva immissione nelle funzioni, anche se maturata dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello.
- La doppia valutazione dell’anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza e di quella maturata nella funzione di giudice tributario onorario costituisce una misura eccezionale e incentivante, applicabile soltanto sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; essa non può essere estesa al periodo successivo sino all’immissione nelle funzioni.
- Per il periodo compreso tra la scadenza del termine per la domanda di transito e l’effettiva immissione nella magistratura tributaria non è consentito scegliere tra l’anzianità professionale di provenienza e quella maturata nella funzione tributaria onoraria: deve essere computata esclusivamente la prima, poiché il cumulo determinerebbe una duplicazione priva di copertura legislativa.
- Il rinvio alle disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari opera, per i magistrati tributari transitati, soltanto in quanto compatibile con la disciplina speciale di inquadramento prevista dalla legge n. 130 del 2022; non comporta l’applicazione delle specifiche norme sulla progressione economica della magistratura ordinaria.
- La disciplina speciale che determina l’inquadramento dei magistrati tributari sulla base dell’anzianità maturata non attribuisce il diritto a conseguire, dopo il transito, gli ulteriori benefici economici o le progressioni che sarebbero maturati nella magistratura di provenienza.
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