Cassazione Penale, Sentenza n. 2126/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2021 che aveva confermato la custodia in carcere per estorsione aggravata con l'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione sul requisito essenziale dell'aggravante: la spesa della capacità intimidatoria di una consorteria tale da essere percepita dalla vittima. La Corte di cassazione, in precedente sentenza rescindente, aveva ritenuto insufficiente il mero richiamo del ricorrente alla propria qualità di delinquente; in sede di rinvio il Tribunale ha invece valorizzato una denuncia della persona offesa (Sabia) non prodotta precedentemente, la circostanza che Cassotta avrebbe evocato protezione sulle attività commerciali di Sabia, avrebbe bloccato richieste estorsive di terzi e avrebbe pronunciato la frase 'sappi che sono un delinquente', elementi che il Tribunale ha ritenuto indicativi dell'evocazione di una consorteria capace di intimidire la vittima. La difesa ha contestato la rilevanza probatoria della denuncia e ha evidenziato dichiarazioni della vittima in dibattimento che avrebbero ridimensionato le sue affermazioni; ha inoltre sottolineato come intercettazioni e contesti conversazionali non supportino la tesi accusatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale abbia colmato le lacune indicate nella sentenza rescindente mediante la valutazione della denuncia di Sabia e del complesso probatorio, dimostrando che Cassotta aveva evocato la propria qualità e la protezione collegata, rafforzando la portata intimidatoria delle sue richieste e giustificando l'aggravante del metodo mafioso. Le censure difensive non hanno persuaso la Corte, che ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante metodo mafioso)
riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis
Per configurare il 'metodo mafioso' non basta la sola qualità del reo come delinquente: occorre che il soggetto abbia dato rilievo, nel comportamento comunicato alla vittima, a un legame con una consorteria pronta a dare manforte e tale da essere percepita dalla vittima come elemento intimidatorio e di pressione. La corte ha ritenuto che la denuncia della vittima e la evocazione della protezione possano integrare tale requisito
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; disposizione esecutiva e formale priva di rilievo sull'accertamento sostanziale della responsabilità
Massime di principio
- Per l'aggravante del metodo mafioso è necessario dimostrare non solo la qualità criminale del singolo, ma che la sua condotta richiami o sfrutti la percezione, nella vittima, di un legame con una consorteria capace di offrire protezione o minacciare con risorse collettive
- Una denuncia della persona offesa che riferisca a richieste estorsive configurabili come pizzo e a un riferimento esplicito o implicito a un clan può costituire elemento decisivo per integrare l'aggravante, anche se successivamente la vittima ridimensioni in dibattimento le proprie dichiarazioni
- Intercettazioni o frasi isolate devono essere valutate nel loro contesto complessivo; una lettura estemporanea può essere superata dalla valutazione globale del materiale probatorio
- La mera reputazione o i trascorsi criminali del ricorrente, se non correlati alla spendita di una capacità intimidatoria riconducibile a un gruppo, sono insufficienti a fondare il metodo mafioso
- In sede di rinvio il giudice deve colmare specificamente le lacune indicate dalla suprema corte: nuova prova non prodotta precedentemente può giustificare il mantenimento dell'aggravante se adeguatamente motivata
- Contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni della persona offesa non escludono automaticamente la rilevanza della denuncia originaria quando questa documenti timore e abbia determinato la decisione di sporgere querela/denuncia
- Le censure di merito sulla valutazione delle prove in cassazione sono limitate: la Corte controlla la correttezza della motivazione e l'adeguatezza della ricostruzione probatoria piuttosto che sostituirsi al giudice del merito
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