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Sentenza

Sentenza n. 7118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione IV) n. 1922/2024

Giustizia amministrativa202407195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 1922/2024, che aveva accolto l’impugnazione delle determinazioni comunali di esito negativo della conferenza di servizi relativa alla PAS per un impianto fotovoltaico a Marcon

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’Autorità di bacino ha appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato le determinazioni del Comune di Marcon del 27 novembre e del 18 dicembre 2023, recanti rispettivamente esito negativo della conferenza di servizi sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico da 4.992 kWp e conferma del precedente esito. L’appellante ha sostenuto: che l’art. 22-bis d.lgs. 199/2021 non eliminerebbe la funzione consultiva dell’Autorità di bacino e non comprenderebbe il parere di compatibilità idraulica tra gli atti di assenso non più necessari; che, anche in regime semplificato e considerata la classificazione dell’area nelle classi di pericolosità P1 e P2, sarebbe necessaria una verifica di compatibilità idraulica a tutela degli interessi ambientali, secondo anche le linee guida ministeriali del 10 settembre 2010; che il TAR avrebbe omesso di considerare la mancata prova che il sito fosse una cava dismessa, presupposto per applicare l’art. 22-bis; e che sarebbero state riproposte le eccezioni d’inammissibilità sollevate in primo grado. La società appellata ha eccepito l’improcedibilità dell’appello perché il Comune, il 21 novembre 2024, aveva annullato d’ufficio l’intera pratica PAS, facendo venir meno l’interesse dell’Autorità a ottenere una decisione sulla legittimità del parere reso nel procedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione preliminare della società e dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i quattro motivi di gravame né pronunciarsi nel merito sull’interpretazione dell’art. 22-bis d.lgs. 199/2021, sulla necessità del parere di compatibilità idraulica o sulla prova della natura dismessa della cava. L’annullamento d’ufficio comunale del 21 novembre 2024 aveva eliminato l’intera PAS nella quale si inseriva il parere dell’Autorità di bacino; non residuava quindi un’utilità concreta e attuale dell’impugnazione, non essendo l’appellante riuscita a indicare elementi idonei a dimostrare un interesse ancora sussistente al ripristino dell’atto annullato in primo grado. Spese del grado d’appello compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “nel processo amministrativo l'interesse ad impugnare in capo all'Amministrazione pubblica soccombente si caratterizza per la richiesta formulata al giudice d'appello di riesaminare, nei limiti dei motivi di gravame, la decisione di primo grado e di valutare, quindi, nuovamente la legittimità del provvedimento impugnato; ne consegue che l'utilità dell'impugnazione, che rappresenta una species di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale corollario della concretezza e attualità dell'interesse all'impugnazione, deve tradursi nella sua astratta idoneità al ripristino dell'atto annullato”

    L’interesse all’impugnazione dell’amministrazione soccombente deve essere concreto e attuale e l’appello deve risultare astrattamente idoneo a ripristinare l’atto annullato; tale utilità manca quando l’intero procedimento nel quale si inseriva l’atto controverso è stato successivamente annullato.

Massime di principio

  • L’interesse dell’amministrazione soccombente ad appellare una sentenza che abbia annullato un atto sussiste soltanto se la decisione d’appello può procurare un’utilità concreta e attuale, consistente nell’astratta idoneità a ripristinare l’atto annullato.
  • Se l’amministrazione procedente annulla d’ufficio l’intero procedimento nel quale era stato adottato l’atto contestato, viene meno l’interesse dell’amministrazione che aveva partecipato al procedimento a ottenere in appello una pronuncia sulla legittimità di quell’atto, salvo che essa dimostri la persistenza di una diversa utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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