Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04592/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla sussunzione dei fatti nel reato di rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che la violenza sarebbe stata finalizzata solo a una spedizione punitiva e non al furto; inoltre contesta che non vi sia prova che lui si sia materialmente impossessato dei beni; 2) manifesta illogicità della motivazione sulle lesioni personali, per presunta incongruenza tra il racconto della vittima (brutale pestaggio) e i lievi referti medici, anziché mettere in dubbio l'attendibilità della vittima; 3) carenza di motivazione circa la responsabilità per il reato previsto dall'art. 4 legge 110/75 (porto/possesso di arma), lamentando che non sia stato accertato se il ricorrente fosse armato; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, poiché il ricorrente avrebbe confessato sin dalle indagini e mostrato collaborazione processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato — la Corte di appello ha motivato che la versione difensiva (solo spedizione punitiva) non era credibile e che l'impossessamento dei beni è avvenuto con continuità rispetto alla violenza; giuridicamente è richiamato il principio per cui l'art. 628 c.p. richiede che la sottrazione avvenga "mediante violenza alla persona o minaccia", non che la violenza fosse stata posta in essere con la finalità specifica del furto (è sufficiente il dolo concomitante o sopravvenuto). Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo (non sollevato in appello) e, comunque, la valutazione di attendibilità delle fonti è rimessa al giudice di merito; la presunta discrepanza tra racconto e referto medico non è decisiva e non smentisce gli altri elementi di riscontro. Il terzo motivo è manifestamente infondato: dalla dichiarazione che gli aggressori erano armati la Corte ha logicamente ricavato che anche il ricorrente, quale partecipante all'aggressione, fosse armato. Il quarto motivo è inammissibile e generico; la Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti valorizzando l'estrema gravità del fatto e la parzialità della confessione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 628

    mediante violenza alla persona o minaccia

    La rapina richiede che la sottrazione avvenga mediante violenza o minaccia; non è necessario che la violenza sia stata posta in essere con la finalità specifica di sottrarre i beni: è sufficiente che l'agente sfrutti la violenza (anche per altra finalità) per impossessarsi dei beni, con possibile integrazione del dolo concomitante o sopravvenuto.

  • Codice penale, art. 110

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata perché i reati sono stati contestati in concorso tra più soggetti.

  • Codice penale, art. 582 e art. 585 in riferimento all'art. 576 comma 1 n.1

    Norme relative alle lesioni personali e alle loro circostanze aggravanti, richiamate in relazione al capo di lesioni contestato.

  • Legge 110/1975, art. 4 comma 2

    Norma sul porto o possesso abusivo di armi; la sentenza valuta la prova circa l'impiego di coltelli da parte degli aggressori e la riferibilità dell'arma al singolo imputato.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente (anche uno solo) per concedere o negare le attenuanti.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Richiama i limiti di deduzione dei motivi nel ricorso e la necessità di motivazione nei limiti indicati dalle disposizioni; menzionata in relazione all'illustrazione dei motivi di ricorso.

  • Codice di procedura penale, artt. 610 e 611

    Norme sulle forme del contraddittorio scritto e sulle modalità di trattazione del procedimento in Cassazione (assenza di richiesta di trattazione orale ha portato al giudizio scritto).

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Stabilisce l'inammissibilità per motivi nuovi non prospettati in appello; applicata per escludere censure di fatto introdotte per la prima volta in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali), applicata nella sentenza.

Massime di principio

  • Per la configurabilità della rapina (art. 628 c.p.) è sufficiente che la sottrazione sia realizzata mediante violenza o minaccia: non è necessario dimostrare che la violenza fosse stata preordinata con lo scopo specifico del furto; il dolo può essere concomitante o sopravvenuto.
  • Le valutazioni di fatto e di attendibilità delle fonti (testimonianze, referti medici, riscontri investigativi) spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale; censure nuove non sollevate in appello sono inammissibili.
  • Quando più coautori partecipano a un'azione delittuosa preordinata e unificata, non è necessario provare che ciascuno materialmente abbia preso i beni: rileva la comune preordinazione e l'esecuzione congiunta.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere specifico: deduzioni generiche o la mera richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili; questioni non affrontate in appello non possono essere introdotte in Cassazione.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando l'elemento (anche uno solo) ritenuto determinante fra quelli previsti dall'art. 133 c.p.; non è obbligato a elencare o motivare su ogni singolo elemento favorevole evocato dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.