Cassazione Penale, Sentenza n. 00198/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Neirotti impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.), sostenendo di non essere amministratore di fatto della Protetti s.r.l. ma solo responsabile commerciale; contestava inoltre l'applicazione dell'aggravante per più fatti (art. 219 legge fall.) ritenendo le condotte omogenee e riconducibili a un unico disegno, e infine lamentava errori nella valutazione delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 81 c.p.). In concreto le condotte contestate riguardavano trasferimenti e distrazioni di risorse aziendali (vendita/autocessione di una Mercedes per €10.000 senza corrispettivo, finanziamento infruttifero di €147.200, ulteriori erogazioni per complessivi €159.483, cessioni di quote di "Sol Pro Energy 01 s.r.l.", elargizione di €100.000 a "Solar Living s.r.l." e destinazione di un credito di €15.000 a spese estranee).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e mancata specificità rispetto alla motivazione di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva ricostruito un ruolo gestorio non limitato al solo settore commerciale ma esteso alla amministrazione societaria; ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. in quanto le distrazioni erano ontologicamente e funzionalmente diverse, dirette a beni e beneficiari differenti e distribuite in un arco temporale ampio; ha respinto il quarto motivo affermando che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato richiamando precedenti penali, reiterazione della condotta e gravità del danno. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile in euro 2.500,00 oltre accessori, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Norma qualificata come titolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva; è stata applicata per contestare plurime distrazioni di beni e valori aziendali attribuite all'amministratore di fatto
art. 219 legge fallimentare
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Prevede l'aggravante per la commissione di più fatti di bancarotta; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché le singole condotte erano ontologicamente e funzionalmente distinte, dirette a beni e beneficiari diversi e realizzate in un arco temporale non unitario
artt. 62-bis e 81 codice penale
Riferiti dalla censura del ricorrente in tema di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che ha escluso le attenuanti richiamando elementi quali precedenti, reiterazione e danno
art. 133 codice penale
Richiamato come criterio legittimo che il giudice di merito può utilizzare per valutare le modalità della condotta e la gravità del danno ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche
art. 616 codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per liquidare le spese del presente grado
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta sulla base della concreta partecipazione alla gestione e dal potere di influire sulle scelte societarie: dichiarazioni, comportamenti e atti concreti possono integrare tale profilo anche in assenza di formale carica
- Se un soggetto opera in un ruolo tecnico o commerciale, la sua responsabilità per reati societari può limitarsi agli atti riconducibili al settore in cui effettivamente ha competenza; tuttavia, il giudice valuta caso per caso: attività continuativa e potere decisionale diffuso possono far sorgere la responsabilità estesa
- Per l'applicazione dell'aggravante ex art. 219 legge fall., non è sufficiente la mera pluralità materiale di atti: occorre valutare se le condotte siano ontologicamente e funzionalmente distinte, riguardino beni o interessi diversi e siano realizzate con schemi negoziali differenziati e in periodi non necessariamente coincidenti
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato dal giudice di merito con il richiamo a precedenti penali, reiterazione del comportamento e gravità del danno; le motivazioni devono essere congrue ma non richiedono esaustività formale
- In cassazione le doglianze vaghe, meramente reiterative o prive di specificità esterna sono dichiarate inammissibili: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e può essere tenuto a rifondere le spese della parte civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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