Cassazione Civile, Ordinanza n. 18229/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal recesso comunicato da una banca da due aperture di credito concesse a una società, una delle quali assistita da ipoteca, e dalla conseguente richiesta della società e del fideiussore di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso, il ripristino dei rapporti di finanziamento e dei conti correnti collegati, la cancellazione delle segnalazioni effettuate alla Centrale dei rischi e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva accolto le domande, mentre in appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 1845 c.c., sostenendo che il contratto disciplinasse già in modo puntuale il recesso e non consentisse un recesso libero; con il secondo hanno denunciato la violazione dell'art. 1375 c.c., assumendo l'assenza di una valida comunicazione di recesso per uno dei rapporti e contestando la correttezza dell'esercizio del diritto di recesso; con il terzo hanno lamentato che l'illegittimità del recesso avrebbe imposto il ripristino dei rapporti e avrebbe inciso sul danno risarcibile; con il quarto hanno censurato gli effetti della segnalazione alla Centrale dei rischi, asseritamente derivata da un recesso illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, in realtà contestava l'interpretazione delle clausole contrattuali senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata e con i canoni ermeneutici asseritamente violati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché veicolava questioni di fatto nuove o comunque non idoneamente dedotte come violazione dell'art. 1375 c.c., oltre a non confrontarsi con la ratio della decisione di merito, che aveva già escluso l'illegittimità del recesso applicando il parametro della buona fede contrattuale. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché investivano capi ritenuti assorbiti dalla corte territoriale, e quindi non più scrutinabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1845 c.c.
La norma è richiamata in relazione al recesso della banca dall'apertura di credito: la Corte di merito aveva ritenuto applicabile la disciplina del recesso prevista dal terzo comma per l'apertura di credito divenuta a tempo indeterminato, e la Cassazione non entra nel merito perché censura proposta come violazione di legge ma in realtà diretta contro l'interpretazione contrattuale.
art. 1375 c.c.
La legittimità del recesso bancario deve essere valutata alla luce del canone di buona fede contrattuale; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto che il recesso non fosse contrario a buona fede, e la Cassazione considera inammissibile la censura che si limita a contestare tale valutazione in modo generico.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate, confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di riesame del merito o dell'interpretazione contrattuale.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
È richiamato come uno dei canoni di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica perché non sviluppata in modo coerente con tali regole.
art. 1370 c.c.
È menzionato tra i criteri interpretativi evocati dai ricorrenti, senza specifico confronto con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Per effetto del rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione di legge deve formulare una censura specifica, indicando la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza impugnata che vi sarebbe in contrasto; non è sufficiente una critica generica o un mero dissenso sull'esito interpretativo.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è, di regola, un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione giuridicamente censurabile, non per ottenere un nuovo esame del merito.
- Il recesso della banca da un'apertura di credito, anche se contrattualmente previsto, può essere scrutinato alla luce della buona fede contrattuale: è illegittimo quando, nel concreto, assuma caratteri improvvisi, arbitrari o incompatibili con la ragionevole aspettativa del cliente di mantenere la provvista per il tempo pattuito o ragionevolmente prevedibile.
- Quando il giudice di merito ha dichiarato assorbite alcune domande o questioni, la cassazione non può essere investita direttamente di quei profili, perché manca una statuizione di merito su cui esercitare il controllo di legittimità.
- Le doglianze di legittimità non possono introdurre questioni nuove di fatto non trattate nei gradi di merito, neppure se prospettate come violazioni di norme sostanziali.
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