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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06581/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione del Tribunale di Pavia che, in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera (condanna a sola ammenda per violazione art.10-bis d.lgs. n.286/1998), aveva rigettato l'appello. I motivi proponevano: (1) censura per omessa traduzione della sentenza di primo grado (si chiedeva nullità o, alternativamente, conversione dell'appello in richiesta di restituzione in termini ex art.175 c.p.p.); (2) deduzione sulla corretta applicazione delle norme relative al processo in assenza (art.420-ter e 420-quater c.p.p.) e sulla necessità di rinnovare le ricerche in caso di irreperibilità; (3) contestazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art.37 d.lgs. n.274/2000 (sentenze del GdP che infliggono solo pena pecuniaria sono inappellabili) e della contraddittorietà della motivazione; (4) doglianze sulla valutazione di merito e sulla correttezza formale del dispositivo. Inoltre il ricorrente denunciava che il difensore era privo di procura speciale, posto che l'imputato era stato giudicato in assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia del 14/01/2025 per avere il Tribunale, pur rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art.37 d.lgs. n.274/2000, deciso sul merito rigettando l'impugnazione, in violazione dell'art.37 e dell'art.568 c.p.p. Qualificato l'originario appello come ricorso per cassazione, la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore di ufficio non aveva prodotto la procura speciale richiesta dall'art.581, comma 1-quater, c.p.p. (norma che impone, nel caso di celebrazione del processo in assenza, il deposito a pena di inammissibilità di un mandato speciale rilasciato dopo la sentenza). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.10-bis d.lgs. n.286/1998

    Norma sostanziale relativa al fatto-reato contestato (violazione in materia di immigrazione); utilizzata per individuare la fattispecie penale per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado.

  • art.175 cod. proc. pen.

    Riflessa nella censura sull'omessa traduzione: riguarda la restituzione in termini; il ricorrente invocava la conversione dell'appello in domanda di restituzione in termini qualora si ritenga non siano sussistite cause di nullità assoluta.

  • art.178 cod. proc. pen.

    Collegato alle nullità e alle formalità della procedura: posto a supporto della censura relativa alla mancata traduzione della sentenza di primo grado e alla sua rilevanza ai fini della validità del processo.

  • art.420-ter cod. proc. pen.

    Prevede la pronuncia di sentenza in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte osserva che tale pronuncia è rilevante solo se persistono le condizioni di irreperibilità, non essendolo se l'imputato era stato rintracciato e notificato prima.

  • art.420-quater cod. proc. pen.

    Regola gli obblighi di ricerca e le conseguenze in caso di irreperibilità negli ulteriori stadi del procedimento; il ricorrente lamentava che la notifica iniziale non garantisce la conoscenza dei successivi sviluppi processuali e che andavano rinnovate le ricerche; la Corte ricorda la rilevanza pratica della norma ma decide sull'inammissibilità per motivi formali.

  • art.37 d.lgs. n.274/2000

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace che infliggono solo pena pecuniaria e che il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. La Corte censura il Tribunale di Pavia per non aver rispettato tale regime e per aver deciso il merito dell'appello anziché qualificare gli atti correttamente.

  • art.568 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata al comportamento del giudice che riceve un gravame non competente: il giudice deve valutare l'impugnazione e, se inidonea nel tipo, trasmettere o riqualificare; il Tribunale ha violato tale principio decidendo sul merito.

  • art.581 comma 1-quater cod. proc. pen.

    Dispone che se il processo è celebrato in assenza, è necessario il deposito, a pena di inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche al giudizio di cassazione e, per mancanza della procura speciale, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art.591 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di inammissibilità per la carenza dei requisiti formali delle impugnazioni; richiamata quale conseguenza della violazione dell'art.581, comma 1-quater.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi di ricorso nella memoria di impugnazione; citata nel procedimento di ammissione del ricorso in cassazione.

  • art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze di violazione di legge e di erronea applicazione delle norme procedurali.

Massime di principio

  • Se il giudice di pace condanna solo a pena pecuniaria, il rimedio previsto è il ricorso per cassazione (art.37 d.lgs. n.274/2000): l'organo che riceve un'impugnazione di tipo diverso deve verificare l'impugnabilità e, se necessario, trasmettere o qualificare l'atto; non può decidere sul merito ignorando il regime previsto.
  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore che propone impugnazione deve depositare la procura speciale prevista dall'art.581, comma 1-quater, c.p.p.; in mancanza, il ricorso è inammissibile anche in cassazione e ciò comporta costi e sanzioni pecuniarie.
  • L'omessa traduzione della sentenza di primo grado è una questione di rilevanza processuale: l'orientamento maggioritario tende a non considerarla causa di nullità assoluta, imponendo invece la traduzione e la restituzione in termini; tuttavia la giurisprudenza di legittimità può oscillare su questo punto, per cui è prudente assicurare sempre la traduzione e le notifiche necessarie.
  • La notifica al difensore o la conoscenza di un atto iniziale (es. decreto di citazione) non sostituiscono l'obbligo di rinnovare le ricerche dell'imputato in caso di irreperibilità ad ogni cambio di grado. Le autorità devono valutare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dei successivi sviluppi e applicare le regole di cui agli artt.420-ter e 420-quater se necessario.
  • I difensori devono verificare tempestivamente la propria procura e l'elezione di domicilio dopo la sentenza: la mancanza di formalità post-sentenza può compromettere l'ammissibilità dell'impugnazione. Allo stesso modo, i giudici devono evitare pronunce sul merito quando emergono questioni preliminari di inammissibilità procedurale.
  • Errori di qualificazione del mezzo di gravame da parte del giudice che riceve l'atto (ad esempio decidere invece di trasmettere o riqualificare) espongono la decisione a annullamento senza rinvio da parte della Cassazione.

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