Sentenza n. 7087/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 17 dicembre 2025, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS; b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito finali e dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito finali dei medici specializzati – Campania; c) dell’art. 2, lett. h) del bando di concorso e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., nei limiti di cui in narrativa; d) del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del 10 febbraio 2026; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico INPS per il possesso di una specializzazione medica ritenuta non equipollente a quelle richieste dal bando, unitamente agli atti di approvazione delle graduatorie e al diniego dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in possesso del diploma di specializzazione in Patologia Clinica e inizialmente ammesso alla procedura concorsuale per l'assunzione di professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, aveva superato la preselezione, la prova scritta e la prova orale. È stato tuttavia escluso, con provvedimento comunicato il 17 dicembre 2025, perché la Patologia Clinica non era ritenuta equipollente ad alcuna delle specializzazioni indicate dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando, ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del bando e del d.m. 30 gennaio 1998, erronea interpretazione dell'equipollenza, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che la Patologia Clinica sarebbe sostanzialmente riconducibile all'Anatomia Patologica. Il secondo motivo deduce violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento e favor partecipationis, nonché contraddittorietà e irragionevolezza, valorizzando la tardività dell'esclusione dopo il superamento delle prove. Il terzo motivo, subordinato, contesta la legittimità dell'art. 2, lett. h), del bando e del d.m. 30 gennaio 1998, ove interpretati nel senso di escludere la Patologia Clinica dall'area dell'Anatomia Patologica, prospettando violazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. e chiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa di equiparare la Patologia Clinica all'Anatomia Patologica. Il d.m. 30 gennaio 1998 disciplina le equipollenze tra scuole di specializzazione medica e, secondo le relative tabelle, l'Anatomia Patologica è equipollente ad Anatomia e istologia patologica, Citologia e Citodiagnostica, mentre la Patologia Clinica non è ricompresa tra le discipline ammesse dal bando né risulta equipollente a una di esse. La verifica dei titoli compiuta dall'INPS è stata quindi ritenuta tecnicamente corretta e l'esclusione obbligata in base al bando. Il giudice ha escluso che fosse applicabile anche il d.m. 31 gennaio 1998 sulle specializzazioni affini: tale disciplina è stata adottata per i concorsi alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale e non è estensibile analogicamente al concorso INPS, concernente funzioni medico-legali e previdenziali diverse da quelle della dirigenza clinica ospedaliera. L'individuazione dei requisiti di accesso è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità; la scelta dell'INPS di riferirsi alle equipollenze del d.m. 30 gennaio 1998 è stata ritenuta coerente con le mansioni da svolgere e non arbitraria. Il TAR ha inoltre affermato che il superamento delle prove e gli elevati punteggi conseguiti non possono supplire alla mancanza del requisito di ammissione, poiché la verifica dei titoli è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito. L'ammissione con riserva consente infatti lo scioglimento successivo della riserva anche in senso negativo. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. h), bando di concorso
Il bando richiede il possesso del diploma di specializzazione universitaria in determinate aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998.
La clausola individua tassativamente le specializzazioni richieste e richiama il solo sistema delle equipollenze previsto dal d.m. 30 gennaio 1998.
art. 2, comma 3, bando di concorso
L'ammissione con riserva prevista dall'art. 2, comma 3, del bando presuppone [...] la possibilità che la riserva si sciolga in senso negativo all'esito della verifica dei titoli.
Il candidato può essere ammesso con riserva, ma la verifica successiva dei requisiti può determinare legittimamente l'esclusione.
d.m. 30 gennaio 1998
Il d.m. 30 gennaio 1998 [...] stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Le tabelle costituiscono il parametro per stabilire le equipollenze rilevanti ai fini del bando; la Patologia Clinica non risulta equipollente alle discipline richieste.
d.m. 31 gennaio 1998
Tabella delle specializzazioni affini
La disciplina delle affinità è riferita ai concorsi per dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e non è analogicamente applicabile al concorso per medici dell'INPS.
art. 10, comma 3, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
Il d.m. 31 gennaio 1998 [...] è stato adottato in attuazione dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
La disposizione conferma l'ambito settoriale della disciplina delle specializzazioni affini, riferito all'accesso alla dirigenza medica del SSN.
art. 9, comma 6, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Ha attribuito [all'INPS], a decorrere dal 1° gennaio 2026, la competenza esclusiva per la valutazione di base della condizione di disabilità.
La norma definisce il contesto funzionale delle mansioni medico-legali per le quali l'INPS ha indetto il concorso e giustifica la correlazione tra requisiti concorsuali e funzioni da svolgere.
art. 9 d.lgs. n. 62/2024
Le funzioni dei medici di prima fascia assunti tramite il concorso in esame attengono [...] all'accertamento della condizione di disabilità, alla valutazione dell'inabilità e dell'invalidità, alle visite mediche di controllo e agli accertamenti di invalidità civile.
Le mansioni medico-legali e previdenziali dell'INPS sono diverse da quelle della dirigenza clinica ospedaliera.
art. 97 Costituzione
Principi di buon andamento e imparzialità.
Non risultano violati, poiché la scelta dei requisiti è stata ritenuta coerente con le funzioni del profilo professionale e non manifestamente irragionevole.
artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Costituzione
La parte ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione.
Il giudice non ha ravvisato profili di illegittimità costituzionale nella disciplina applicata.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, valutata la completezza dell'istruttoria e la non necessità di ulteriori adempimenti.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, quando la lex specialis richiama espressamente un determinato sistema normativo di equipollenze, l'ammissione è subordinata alle equipollenze previste da quel sistema e non può essere estesa a specializzazioni soltanto affini o sostanzialmente assimilabili in assenza di una previsione del bando.
- La disciplina delle specializzazioni affini prevista per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale non è automaticamente applicabile, per analogia, a concorsi indetti da enti pubblici diversi per profili professionali con funzioni medico-legali o previdenziali specifiche.
- La determinazione dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti manifestamente irragionevole, illogica o arbitraria; è legittima la richiesta di specializzazioni strettamente correlate alle mansioni del profilo da reclutare.
- La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione delle prove concorsuali: il superamento delle prove o il conseguimento di punteggi elevati non può sanare la mancanza di un requisito sostanziale di partecipazione.
- L'ammissione con riserva non consolida la posizione del candidato e consente all'amministrazione di verificare successivamente i titoli e di sciogliere la riserva in senso negativo, anche dopo lo svolgimento delle prove concorsuali.
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