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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 27161 del 10.09.2024, con cui l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto eolico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; con i motivi aggiunti del 21 febbraio 2025: - della nota prot. n. 37883 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; con i motivi aggiunti del 23 luglio 2025: - della nota prot. n. 27161 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto eolico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202400910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali di sospensione e successiva improcedibilità del procedimento PAUR per un impianto eolico, nonché nota di riavvio del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel giugno 2023 un'istanza per il rilascio del PAUR relativo a un impianto eolico nel Comune di Sassari. A seguito della legge regionale Sardegna n. 5/2024, che introduceva una moratoria di diciotto mesi per gli impianti da fonti rinnovabili, la Regione aveva sospeso il procedimento autorizzativo. La ricorrente deduceva, con il ricorso introduttivo, che l'art. 3 della legge regionale vietasse soltanto la realizzazione materiale degli impianti, senza consentire la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso, e ne contestava inoltre la legittimità costituzionale e la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Con i primi motivi aggiunti impugnava la nota di riavvio del procedimento, adottata per valutare gli effetti della successiva l.r. n. 20/2024, chiedendo anche la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni regionali e, in via subordinata, l'annullamento di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024. Con i secondi motivi aggiunti impugnava la nota con cui la Regione aveva dichiarato definitivamente improcedibile l'istanza PAUR in applicazione del divieto introdotto dalla l.r. n. 20/2024. La ricorrente sosteneva che l'inidoneità dell'area non potesse determinare automaticamente il divieto assoluto di realizzazione dell'impianto e chiedeva l'annullamento degli atti, dichiarando altresì l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti superati ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha esaminato nel merito il ricorso introduttivo, benché gli atti di sospensione fossero stati superati, perché la ricorrente aveva dichiarato formalmente l'interesse alla pronuncia ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Ha respinto la prima censura interpretativa: dall'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. n. 5/2024, letto nel suo complesso, emergeva che la moratoria si applicasse anche ai procedimenti autorizzativi in corso, e non soltanto alla materiale realizzazione degli impianti. Ha tuttavia accertato, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., l'illegittimità degli atti di sospensione per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3 della l.r. n. 5/2024, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, poiché la nota di riavvio del procedimento era un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. I secondi motivi aggiunti sono stati accolti: la nota di improcedibilità dell'istanza è stata annullata perché adottata in applicazione dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025. Secondo il TAR, la qualificazione di un'area come non idonea non può comportare automaticamente un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell'impianto; l'amministrazione deve verificare concretamente la fattibilità del progetto nel procedimento amministrativo. È stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento relativo all'istanza PAUR. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto per il progetto eolico.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, anche quando l'annullamento non risulta più utile, se permane l'interesse ai fini risarcitori.

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024

    Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee [...] e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Letto con il comma 2, imponeva la sospensione anche dei procedimenti autorizzativi in corso, non soltanto il divieto di realizzazione materiale degli impianti; la disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    Esprime principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee e di sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, ostativi a moratorie regionali e divieti assoluti incompatibili con il quadro statale.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva fondare l'improcedibilità automatica dell'istanza sulla sola qualificazione dell'area come non idonea.

  • art. 1, comma 8, l.r. Sardegna n. 20/2024

    Richiamata quale disposizione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale n. 184/2025.

  • art. 88 c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti sentenze dello stesso Tribunale su questioni analoghe.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quanto alle dichiarazioni della parte sull'interesse alla pronuncia ai fini risarcitori.

Massime di principio

  • Quando una disposizione regionale in materia di impianti da fonti rinnovabili estende espressamente le misure di salvaguardia alle procedure autorizzative già in corso, essa deve essere interpretata come riferita anche alla sospensione dei procedimenti, e non soltanto al divieto di realizzazione materiale degli impianti.
  • La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disposizione applicata dall'amministrazione consente al giudice amministrativo, se permane un interesse ai fini risarcitori, di accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., anche quando l'atto abbia esaurito i propri effetti o sia stato superato da atti successivi.
  • La nota con cui l'amministrazione comunica il riavvio di un procedimento autorizzativo è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.
  • La qualificazione di un'area come non idonea all'installazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione del progetto.
  • L'amministrazione non può dichiarare automaticamente improcedibile un'istanza autorizzativa sulla sola base dell'inidoneità legale dell'area, ma deve riavviare e concludere il procedimento mediante una verifica concreta della fattibilità del progetto e degli interessi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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