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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04005/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo non introduceva specifiche ragioni di critica rispetto alla decisione impugnata ma riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'11/05/2023 deducendo un unico motivo: l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il motivo è stato ritenuto dalla Corte meramente riproduttivo di censure già dedotte e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; il relativo motivo di ricorso è stato considerato una mera riproposizione di doglianze già vagliate e disattese in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è sufficiente, da sola, a fondare un motivo ammissibile se non indica vizi argomentativi effettivi della decisione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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