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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35007/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, proposta ai sensi degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. dal ricorrente, detenuto presso la casa circondariale di Napoli-Secondigliano con fine pena indicato al 25 febbraio 2033. Sulla base della relazione della Direzione sanitaria del 23 marzo 2025, il Tribunale aveva ritenuto adeguata l’assistenza nell’istituto, dotato di servizio di assistenza integrata (SAI), e compatibili le condizioni di salute con la detenzione; aveva inoltre considerato che il detenuto, dal 25 febbraio 2025, aveva dichiarato di voler interrompere la terapia farmacologica, pur essendo stato informato dei rischi, e che era sottoposto a visite quotidiane, monitoraggio dei parametri vitali e assistenza medica continuativa. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 147, comma 1, n. 2, c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in relazione agli artt. 27, comma 3, e 32 Cost., nonché motivazione apparente, illogica e travisamento per omissione della prova, sostenendo che non fosse stato ricoverato nel SAI ma collocato in sezione ordinaria; ha richiamato la caduta dalla branda del 16 febbraio 2026, seguita da ricovero all’ospedale Cardarelli, la mancata attivazione a Secondigliano di un piantone già proposto dalla Direzione sanitaria del carcere di Bicocca, una perizia del 2020 che aveva ritenuto incompatibile la detenzione carceraria in un quadro clinico allora meno grave e un precedente periodo di detenzione domiciliare per ragioni sanitarie; (2) violazione di legge processuale e vizio motivazionale per non avere disposto una perizia, nonostante il contrasto tra la relazione medico-legale di parte, favorevole all’incompatibilità carceraria, e le conclusioni della sanità penitenziaria; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per non avere valutato se la detenzione, considerate le condizioni di salute e la non autosufficienza, fosse contraria al senso di umanità, per avere decontestualizzato lo sciopero della terapia e per avere omesso il bilanciamento tra tutela della salute e sicurezza collettiva. La Corte di cassazione non ha esaminato questi motivi nel merito: mentre il ricorso era pendente, il 27 maggio 2026 era stata concessa al ricorrente la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Ha ritenuto che la concessione, il 27 maggio 2026, della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. avesse fatto venir meno, durante il giudizio di cassazione, l’utilità concreta e attuale di una decisione sui motivi contro il rigetto della precedente istanza. I tre motivi non sono stati scrutinati nel merito. Non sono state disposte condanne alle spese processuali o al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza. La decisione è stata deliberata il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.

    La sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare l’impugnazione ne determina l’inammissibilità e preclude l’esame dei motivi nel merito.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.

    L’interesse a impugnare richiede una concreta utilità conseguibile con una decisione più favorevole e coerente con il sistema; deve inoltre essere immediato, concreto e attuale sia alla proposizione dell’impugnazione sia al momento della decisione.

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure relative all'applicazione dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., essendo precluso l'esame del ricorso dalla sopraggiunta carenza di interesse.

    La sentenza non decide la portata o l’applicazione sostanziale della disposizione: le relative censure sono rimaste assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure relative all'applicazione dell'art. 47 ter comma 1-ter ord. pen., essendo precluso l'esame del ricorso dalla sopraggiunta carenza di interesse.

    La sentenza non decide se ricorressero i presupposti della detenzione domiciliare prevista dal comma 1-ter; le censure sul precedente rigetto non sono state esaminate per il venir meno dell’interesse.

  • art. 47-ter, comma 1, ord. pen.

    Nel caso in esame, dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti, risulta che all’istante, in data 27/05/2026 - dunque in pendenza del presente giudizio - è stata concessa la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 ord. pen., sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità.

    La concessione della detenzione domiciliare durante il giudizio, quando assorbe l’utilità perseguita con l’impugnazione contro il rigetto della precedente istanza, determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, come prescritto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare deve essere immediato, concreto e attuale non soltanto al momento della proposizione del gravame, ma anche al momento della decisione; occorre che l’accoglimento possa procurare una concreta utilità, mediante la rimozione dello svantaggio processuale e il conseguimento di una decisione più favorevole e coerente con il sistema.
  • Se, durante il giudizio di impugnazione, un mutamento della situazione di fatto o di diritto assorbe la finalità perseguita dal ricorrente, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, verificatasi dopo la proposizione del ricorso, non costituisce soccombenza e non comporta, per ciò solo, condanna alle spese processuali o al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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