Cassazione Penale, Ordinanza n. 06437/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi tendessero a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la censura non scalfisse il nucleo decisivo della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con un unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, contestando la valutazione del quadro probatorio e l'affermazione di responsabilità. In particolare, la difesa sosteneva di fatto una diversa lettura delle risultanze processuali e dei profili probatori posti a base della decisione di merito. La Cassazione osserva che la sentenza impugnata aveva valorizzato, tra l'altro, le dichiarazioni della figlia della persona offesa, secondo cui la madre, soggetto che appariva traente dei titoli, le aveva riferito di non averli emessi. Il ricorso, però, non si confrontava con tale motivazione ritenuta congrua e coerente, limitandosi a prospettare elementi collaterali.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
È il riferimento implicito al delitto di furto, nella specie qualificato come pluriaggravato; il testo non indica ulteriori articoli di aggravamento.
art. 606 c.p.p.
La doglianza sulla erronea applicazione della legge penale e sui vizi di motivazione richiama i motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita la rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto con la sola prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali, se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua, coerente e ancorata agli elementi di prova essenziali.
- Quando la decisione di merito individua un nucleo motivazionale decisivo e il ricorso non si confronta specificamente con esso, limitandosi a richiami collaterali, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →