Cassazione Penale, Sentenza n. 19575/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il delitto di frode informatica procedibile a querela di parte è stato estinto per remissione della querela, regolarmente formalizzata. Conseguentemente sono cadute anche le statuizioni civili. In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono state poste a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Okoye impugnava la sentenza di condanna per il reato di frode informatica (riqualificato dall'originaria imputazione di riciclaggio) denunciando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p. contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni dei testi (Leone e Rosanda) e l'assenza di prova documentale sulla presunta delegazione di pagamento; la difesa aveva offerto una versione alternativa (vendita lecita di detersivi all'emiratina Daniz Trading) che, a suo avviso, non era stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 640-ter cod. pen.
Norma del codice penale che disciplina la frode informatica; nella sentenza il fatto era stato ritenuto integrato e la condanna comminata sotto questa fattispecie
art. 152 cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato per remissione della querela quando il delitto e procedibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto estinto il reato sulla base della remissione formalizzata
art. 340 cod. proc. pen.
Regola la forma della remissione e le conseguenze processuali; la remissione è stata ritenuta regolarmente formalizzata ai sensi di questa norma e ha determinato l'annullamento senza rinvio
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento siano poste a carico del querelato; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese
art. 195 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di utilizzare dichiarazioni rese all'organo di polizia giudiziaria in violazione delle disposizioni sul confronto tra testi; il ricorrente aveva dedotto violazioni in relazione a testimonianze (testimonianza del P.G. Leone), ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'estinzione del reato
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle prove; il ricorrente denunciava errori nella valutazione delle prove testimoniali e documentali, deduzione rimasta non decisiva per la Cassazione dopo l'accertata estinzione del reato
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche
Norme eccezionali che hanno disciplinato la trattazione scritta in Cassazione durante il periodo emergenziale; nella vicenda la trattazione si è svolta per iscritto ai sensi di tali disposizioni
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela di parte e comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio, rendendo improcedibile l'esame della fondatezza delle censure di merito.
- Quando il reato è estinto per remissione, anche le statuizioni civili basate sulla condanna penale vengono caducate, salvo diverso accordo tra le parti.
- Le questioni probatorie sollevate dal ricorrente (es. ammissibilità di dichiarazioni rese in violazione di norme procedurali) possono risultare irrilevanti se l'azione penale si estingue prima che la Cassazione entri nel merito.
- In materie procedibili a querela di parte è essenziale verificare tempestivamente l'eventuale remissione della querela e la sua regolare formalizzazione ai sensi dell'art. 340 c.p.p., perché questa può determinare l'estinzione del procedimento anche dopo sentenze di merito.
- Le spese processuali, in assenza di diverso accordo, possono essere poste a carico del querelato quando la remissione comporti l'annullamento della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →