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Sentenza

Sentenza n. 6895/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Rieti, Sezione Lavoro n. 121/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 245/2024.

Giustizia amministrativa202600466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Rieti che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Rieti, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il beneficio economico della Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500 euro, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio secondo il relativo sistema, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all’amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ritenuto sussistente l’inadempimento del Ministero e ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo impone all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione, modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni statali, è richiamata quale disciplina applicabile al decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo giudiziale presupposto quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata a un’amministrazione statale, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione coattiva del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al comando giudiziale nei termini risultanti dal titolo.
  • L’inerzia dell’amministrazione, non accompagnata da chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l’adempimento, consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di fissare un termine per provvedere.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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