Cassazione Penale, Sentenza n. 9966/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ammetteva il ricorrente alla messa alla prova con sospensione del processo. Due doglianze: (1) violazione dell'art. 464-quater c.p.p., perché il giudice ha modificato il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato imponendo l'obbligo di risarcire il danno materiale quantificato in 2.623,00 euro; (2) illegittima subordinazione della messa alla prova al risarcimento del danno senza accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, nonostante l'art. 168-bis c.p. preveda il risarcimento solo "ove possibile".
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza è stata annullata perché il giudice non poteva introdurre un obbligo risarcitorio modificando il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato. Tale annullamento assorbe il secondo motivo, che comunque è stato chiarito: l'obbligo di risarcimento previsto dall'art. 168-bis c.p. va interpretato alla luce della locuzione "ove possibile", ossia il risarcimento deve corrispondere allo sforzo massimo ragionevolmente pretendibile dall'imputato in relazione alle sue condizioni economiche, che il giudice può e deve verificare. Dispositivo: annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 464-quater cod. proc. pen.
Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento solo con il consenso dell'imputato; tale consenso è vincolante e la mancanza dello stesso rende illegittima la modifica che introduca prescrizioni più gravose, come l'obbligo risarcitorio
art. 168-bis cod. pen.
secondo comma, locuzione "ove possibile"
L'obbligo di risarcimento nell'ambito della messa alla prova non è assoluto: va richiesto "ove possibile" e deve corrispondere allo sforzo massimo ragionevolmente esigibile dall'imputato in relazione alle sue condizioni economiche, che il giudice può accertare
art. 464-bis cod. proc. pen.
comma 2 (richiamato nella motivazione)
Il programma di trattamento è elaborato d'intesa con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) su iniziativa dell'imputato; una versione così concordata non può essere modificata dal giudice senza il consenso dell'imputato
Massime di principio
- Il giudice non può introdurre o aggravare obblighi nel programma di messa alla prova (es. obblighi risarcitori) senza il consenso esplicito dell'imputato; tale consenso è vincolante.
- La messa alla prova è di iniziativa dell'imputato e il programma deve essere elaborato d'intesa con l'U.E.P.E.; modifiche unilaterali del giudice sono vietate salvo consenso o valutazione di inidoneità.
- L'obbligo di risarcimento previsto dall'art. 168-bis c.p. è subordinato al principio "ove possibile": il giudice deve valutare le condizioni economiche dell'imputato e richiedere uno sforzo proporzionato e massimo ragionevolmente esigibile.
- La violazione del requisito del consenso alle modifiche del programma costituisce una nullità che può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
- In casi simili è buona prassi per la difesa ottenere e documentare il consenso scritto alle caratteristiche del programma e far emergere le condizioni economiche dell'imputato per evitare imposizioni ingiustificate di risarcimento.
- Il tribunale, nel rimettere il caso, dovrà riesaminare la richiesta di messa alla prova rispettando la posizione concordata con l'U.E.P.E. e, se valuta opportuno chiedere risarcimento, motivare la valutazione delle condizioni economiche e la proporzionalità dell'onere richiesto.
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