Cassazione Penale, Sentenza n. 42944/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cuccaro, indagato per reati correlati alla percezione e cessione di crediti d'imposta fittizi (opzione "sconto in fattura"), contestati per un importo di circa 3.456.000 euro, ha chiesto la riduzione/parziale revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 2 gennaio 2024. Le richieste miravano a: limitare il vincolo sul conto corrente al solo saldo esistente al momento del sequestro (escludendo futuri accrediti retributivi); ridurre il sequestro alla somma indicata nel capo di imputazione anziché all'ammontare effettivamente sequestrato (oltre 5 milioni); ottenere la revoca del vincolo sui beni personali dell'amministratore in quanto il patrimonio sociale avrebbe dovuto risultare capiente. Il GIP ha rigettato le istanze ritenendo che il sequestro corrispondesse all'ammontare del profitto del reato e che i futuri accrediti retributivi non giustificassero lo svincolo. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato dovesse essere qualificato come diniego di revoca ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p., e non come decisione sulle mere modalità di esecuzione. Ha quindi convertito il ricorso in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per il giudizio di merito. La Corte non ha deciso sul merito delle istanze di svincolo/revoca e non ha modificato il sequestro: ha solo ordinato il corretto percorso procedurale (appello) e la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale competente.
Norme richiamate
art. 316 ter cod. pen.
Articolo richiamato nel capo di imputazione come norma sostanziale contestata; dalla sentenza emerge che il reato oggetto dell'indagine giustifica la misura cautelare sul profitto contestato.
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la richiesta come istanza di revoca ai sensi di questa norma: la domanda mirava a modificare il vincolo cautelare originario e non solo le modalità esecutive.
art. 545 cod. proc. civ.
Norma sulla impignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione richiamata dal difensore; la Corte ha preso atto della censura ma non si è pronunciata sul merito, limitandosi a osservare che il GIP aveva ritenuto non provata la necessità di svincolo per il minimo vitale.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulle forme dell'incidente di esecuzione richiamata per evidenziare che, se la questione fosse stata realmente un problema di esecuzione, sarebbe dovuta essere decisa secondo le forme previste da questo articolo.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che consente la conversione del ricorso in appello; la Corte l'ha applicata per trasformare il ricorso proposto in appello e trasmettere gli atti al Tribunale.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente per escludere la ricorribilità diretta in Cassazione del diniego di revoca del sequestro preventivo.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello cautelare esperibile avverso provvedimenti cautelari: la Corte segnala che il percorso corretto è l'appello e non il ricorso per cassazione immediato.
Massime di principio
- Se la richiesta contesta l'estensione originaria del vincolo cautelare (il "titolo genetico"), quella domanda va qualificata come istanza di revoca ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p.; non è un mero incidente di esecuzione.
- Le decisioni che concernono esclusivamente le modalità di esecuzione del sequestro vanno proposte tramite incidente di esecuzione (art. 667 c.p.p.) e non sono direttamente impugnabili in Cassazione.
- Avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo non è ammesso il ricorso immediato per cassazione: il rimedio corretto è l'appello cautelare (art. 322-bis) e la Corte può convertire il ricorso intempestivo in appello quando opportuno (art. 568, comma 5).
- Le eccezioni relative al blocco di somme accreditate a titolo di retribuzione devono tener conto del principio di impignorabilità codificato (art. 545 c.p.c.): il richiedente deve dimostrare la necessità per il minimo vitale o la esistenza di alternative per la percezione della retribuzione.
- Il sequestro sul patrimonio personale dell'amministratore può essere legittimo solo in presenza di incapienza del patrimonio sociale; la verifica della capienza è questione di merito da esaminare nel giudizio di appello/riesame.
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