Cassazione Penale, Sentenza n. 41502/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li aveva confermati colpevoli per concorso in rapina aggravata. L'avv. Molinengo, per Labita, lamentava la mancata riconduzione del fatto alla meno grave fattispecie di furto/assenza di violenza o minaccia. L'avv. Silvia Astarita, per Liuzzo Scorpo, deduceva: (i) errore circa la titolarità dei beni (il ricorrente sarebbe stato indotto da Labita a ritenere legittima l'operazione), con conseguente omessa applicazione dell'art. 48 c.p. e possibile qualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p.; (ii) illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. per la mancata previsione di una diminuente per i fatti di lieve entità (richiamando le pronunce costituzionali recenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Labita (ritenuto mera reiterazione di censure già disattese in appello) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Quanto a Liuzzo Scorpo, la Corte ha ritenuto inammissibili/reiterativi i primi motivi e infondata la questione di illegittimità costituzionale: ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sostanza le censure relative all'errore sulla titolarità dei beni e alla qualificazione ex art. 393 c.p. sono state ritenute già affrontate e non persuasive; la questione costituzionale su art. 628 c.p. è stata dichiarata manifestamente infondata in presenza delle aggravanti (più soggetti riuniti e valore dei beni pari a circa 2.500 euro).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
richiamato nell'analisi del primo comma e del terzo comma (rapina e aggravanti)
La Corte ha ritenuto che le aggravanti di cui al terzo comma escludono la possibilità di applicare la riduzione per lieve entità prevista dalla Corte costituzionale per il primo comma; dunque la eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata quando ricorrono aggravanti indicative di particolare pericolosità.
art. 393 cod. pen.
invocato come possibile qualificazione alternativa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
La Corte d'appello e la Cassazione hanno escluso la configurabilità di questa fattispecie perché mancava la preliminare individuabilità di un diritto rivendicato in modo verificabile e perché l'azione non era diretta alla tutela di un diritto accertato.
art. 48 cod. pen.
richiamato nella doglianza sull'errore in cui il ricorrente sarebbe incorso
La richiesta di applicazione della disciplina dell'errore non è stata accolta perché la valutazione complessiva degli elementi (comunicazioni intercettate e comportamento intimidatorio) escludeva che il ricorrente avesse agito in scienza di innocenza o per un errore scusabile sulla titolarità dei beni.
Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
citata nella motivazione sul confine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Principio applicato: la distinzione tra fattispecie si basa sull'elemento psicologico/finalistico; è necessario verificare preliminarmente la tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui la condotta è diretta.
Corte costituzionale, pron. n. 86 del 2024
menzionata in riferimento alla declaratoria di illegittimità dell'art. 628, primo comma, nella parte che non prevede una diminuzione per i fatti di lieve entità
La Corte di cassazione ha osservato che la pronuncia costituzionale non è applicabile al caso in cui ricorrano aggravanti (come più soggetti e valore non modesto dei beni), che escludono la lieve entità del fatto.
Corte costituzionale, pron. n. 120 del 2023
richiamata come precedente affine (art. 629 e attenuante per lieve entità)
La giurisprudenza costituzionale ha aperto alla possibilità di una attenuante per fatti di tenue entità in casi rigorosamente definiti; la Cassazione segnala che tali parametri sono stringenti e non ricorrono quando sono presenti aggravanti.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour)
citata in tema di inammissibilità per motivi reiterativi
Principio applicato: è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre motivi già posti e disattesi in sede di merito senza una critica argomentata specifica.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende
Norma applicata per imporre le conseguenze economiche ai ricorrenti per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a reiterare motivi già esaminati e disattesi in appello è inammissibile; la Cassazione richiede una critica nuova e argomentata.
- Per sostenere di aver agito in errore sulla titolarità dei beni (o su un diritto al recupero), è necessario fornire elementi probatori chiari che dimostrino una credibile percezione del diritto; prove di comportamento intimidatorio o intercettazioni contrarie possono esimere l'errore.
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed altri reati richiede l'accertamento preliminare della esistenza e verificabilità del preteso diritto; senza tale accertamento la qualificazione più lieve è difficilmente sostenibile.
- Le pronunce di incostituzionalità che introducono una possibile attenuante per i fatti di lieve entità non si applicano se ricorrono aggravanti che dimostrano una maggiore pericolosità dell'azione (es. più persone partecipanti, valore non modesto dei beni).
- In presenza di elementi aggravanti e di un valore dei beni non trascurabile, la possibilità di ottenere una diminuzione di pena per lieve entità è molto limitata.
- Esito negativo in Cassazione può comportare non solo il mantenimento della condanna, ma anche l'obbligo di rifondere le spese processuali e, in casi di ricorso ritenuto colpevole di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende.
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