Circolare numero 6 del 17-1-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che i DPCM del 19 dicembre 2005 e del 22 dicembre 2005 hanno prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza per i gravi eventi sismici del 29-31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso, Foggia e Catania. L’INPS precisa però che tale proroga non incide automaticamente sulla sospensione dei versamenti contributivi prevista dalle ordinanze richiamate, perché i termini erano già fissati espressamente. La proroga opera invece sull’art. 4, comma 1, della legge 286/2002, con la sospensione fino al 31 dicembre 2006 di vari termini di prescrizione, decadenza, processuali, esecutivi e di ricorso.
Proroga dello stato di emergenza per eventi sismici in Molise, Sicilia e provincia di Foggia e relativi effetti sui termini sospesi
Proroga dello stato di emergenza per eventi sismici del 2002
La circolare dell’INPS interviene sui DPCM del 19 dicembre 2005 e del 22 dicembre 2005, con i quali è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006 la dichiarazione di stato di emergenza relativa ai gravi eventi sismici verificatisi tra il 29 e il 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso, Foggia e Catania. Il documento chiarisce il rapporto tra tale proroga e la disciplina della sospensione dei termini connessi all’emergenza.
Ambito territoriale e riferimenti dei provvedimenti
I provvedimenti richiamati riguardano:
- il territorio delle province di Campobasso e Foggia, per effetto del DPCM 19/12/2005 pubblicato nella G.U. n. 300 del 27/12/2005;
- la provincia di Catania, per effetto del DPCM 22/12/2005 pubblicato nella G.U. n. 304 del 31/12/2005.
La proroga dello stato di emergenza è riferita agli eventi sismici dell’autunno 2002 e si estende sino al 31/12/2006.
Effetti sulla sospensione dei versamenti contributivi
La circolare precisa espressamente che la proroga dello stato di emergenza non produce effetti automatici sulla sospensione del versamento dei contributi prevista:
- dall’art. 7 dell’Ordinanza n. 3253/2002;
- dall’art. 5 dell’Ordinanza n. 3254/2002, come modificata dall’Ordinanza n. 3442/2005.
Il motivo del chiarimento è che, in tali ordinanze, il termine di sospensione è fissato in modo espresso e non è collegato automaticamente alla proroga dello stato di emergenza. Ne deriva che l’eventuale differimento dei termini contributivi può avvenire solo mediante una specifica ordinanza che preveda in modo espresso la proroga della sospensione contributiva.
Applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 286/2002
Secondo l’INPS, la proroga disposta dai DPCM produce effetti esclusivamente sull’art. 4, comma 1, della legge 286/2002, norma che opera automaticamente. In base a tale disposizione, sino al 31 dicembre 2006 sono sospesi i termini di:
- prescrizione;
- decadenza;
- termini perentori, legali e convenzionali;
- termini sostanziali e processuali;
- termini anche previdenziali che comportino prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, quando in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.
Ulteriori termini sospesi
Per il medesimo periodo restano sospesi anche:
- i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
- i termini relativi ad altri titoli di credito aventi forza esecutiva di data anteriore ai decreti richiamati;
- le rate di mutui di qualsiasi genere in scadenza nel periodo interessato;
- i termini di notificazione dei processi verbali;
- i termini per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta;
- i termini per lo svolgimento dell’attività difensiva;
- i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Chiusura operativa
La circolare ha quindi una funzione principalmente interpretativa e chiarisce che la proroga dell’emergenza non amplia automaticamente la sospensione dei versamenti contributivi, ma incide soltanto sulla sospensione generale dei termini prevista dalla legge 286/2002, con effetto fino al 31/12/2006.
Punti principali
Proroga dello stato di emergenza
I DPCM del 19/12/2005 e del 22/12/2005, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 300 del 27/12/2005 e nella G.U. n. 304 del 31/12/2005, hanno prorogato fino al 31/12/2006 lo stato di emergenza per i gravi eventi sismici verificatisi nei giorni 29-31/10/2002 nelle province di Campobasso, Foggia e Catania.
Effetti sulla sospensione dei contributi
La circolare chiarisce che la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla sospensione del versamento dei contributi prevista dall’art. 7 dell’Ordinanza n. 3253/2002 e dall’art. 5 dell’Ordinanza n. 3254/2002, come modificata dall’Ordinanza n. 3442/2005. Tali ordinanze, infatti, fissano espressamente il termine e non operano per automatismo in relazione alla proroga dell’emergenza; ogni eventuale differimento richiede una specifica ordinanza.
Applicazione automatica dell’art. 4, comma 1, L. 286/2002
La proroga disposta dai DPCM produce effetti esclusivamente sull’art. 4, comma 1, della legge 286/2002, norma che si applica automaticamente. In base a tale disposizione, restano sospesi sino al 31/12/2006 i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, che comportino prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, se in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.
Ulteriori termini sospesi
Per lo stesso periodo sono sospesi anche i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva anteriore ai decreti; le rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; i termini di notificazione dei processi verbali; i termini per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta; i termini per lo svolgimento dell’attività difensiva; e i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
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