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Sentenza

Sentenza n. 9879/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di Dirigente Scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo delle parti ricorrenti: nello specifico, l’Avviso n. 30232 del 24 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Campania; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Bando di concorso D.D.G. n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di Dirigente Scolastico, nella parte in cui all’art. 6, comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del D.M. che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. n. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del D.P.C.M. del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 39; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun U.S.R. ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti; per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di Dirigente Scolastico; e per la conseguente condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 19 settembre 2025: per l’annullamento: - del decreto dell’U.S.R. per la Campania n. 58017, pubblicato in data 31 luglio 2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18 dicembre 2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Campania, contenuta nell’allegato elenco (Allegato1), che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3, dell’art. 10 del Bando di Concorso, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Giustizia amministrativa202408093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta e successiva graduatoria finale del concorso per 597 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania, nonché gli atti presupposti relativi alla preselezione, al bando, al regolamento e alla distribuzione dei posti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, avendo conseguito 39 punti nella prova preselettiva ma non essendo rientrate nel triplo dei posti disponibili per la Regione Campania, hanno contestato la legittimità del sistema concorsuale. Con il motivo A) hanno dedotto l'erroneità, ambiguità o formulazione fuorviante di alcuni quesiti a risposta multipla e l'erronea attribuzione del punteggio. Con i motivi I), II), III) e IV) hanno censurato la scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti regionali, anziché consentire l'ammissione fino al quadruplo, nonché la regionalizzazione della procedura e la conseguente diversificazione delle soglie di accesso, ritenute irragionevoli, discriminatorie e lesive dei principi di uguaglianza, merito, proporzionalità, legalità e buon andamento. Hanno inoltre sostenuto che avrebbe dovuto essere fissata una soglia nazionale o una soglia minima di sufficienza e che la preselezione avrebbe dovuto svolgere esclusivamente una funzione deflattiva. Con il motivo V) hanno contestato la determinazione dei posti banditi, ritenendo illegittima la destinazione del 40% dei posti a una procedura riservata, in asserita violazione dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 194/2022. Con motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria finale regionale, reiterando le censure originarie in via derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha affermato che il sindacato giurisdizionale sulle risposte corrette non può sostituire la valutazione tecnica dell'Amministrazione e che sono rilevanti soltanto errori oggettivi, inequivocabili e manifesti, oppure risposte manifestamente irragionevoli o incongruenti. Nel caso concreto, le risposte indicate dalla Commissione apparivano le uniche sicuramente corrette, mentre le altre costituivano plausibili distrattori, senza vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento. Quanto ai motivi relativi al sistema selettivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione pari al triplo dei posti, anziché una soglia minima predeterminata, poiché esso ammette comunque i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo. Ha inoltre ritenuto non contraddittoria la previsione di una soglia pari a quattro volte i posti per attivare la preselezione e di una soglia pari a tre volte i posti per delimitare gli ammessi alla prova scritta, trattandosi di meccanismi con finalità diverse e rientranti nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione. La regionalizzazione e le diverse soglie territoriali non integrano disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale e le differenze dipendono dalla diversa distribuzione dei posti e dei candidati. La soglia regionale è un risultato oggettivo del criterio numerico stabilito dal bando e non una soglia arbitrariamente fissata. È stata respinta anche la censura sulla riserva del 40% dei posti in favore della procedura straordinaria, nonché, per derivazione, l'impugnazione della graduatoria finale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi

    La disposizione legittimamente stabilisce il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta in rapporto al triplo dei posti regionali.

  • art. 6 D.M. n. 194/2022

    La disciplina regolamentare costituisce la base del sistema di preselezione e della determinazione numerica degli ammessi alla prova scritta.

  • art. 3, comma 7, D.M. n. 194/2022

    dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti per contestare la riserva di posti; il TAR ha comunque respinto la censura relativa alla determinazione dei posti banditi.

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La norma, secondo il TAR, presuppone la formazione di distinte graduatorie regionali e giustifica il calcolo regionale degli ammessi alle fasi successive.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica all'ammissione alla prova scritta è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.

  • art. 116 c.p.a.

    Le ricorrenti hanno chiesto l'ostensione di documentazione, ma la sentenza non individua una distinta decisione favorevole su tale domanda.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non impedisce soglie diverse quando esse derivano dalla diversa distribuzione regionale dei posti e dei concorrenti e la parità è assicurata all'interno di ciascuna graduatoria.

  • art. 51 Cost.

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale, senza che il TAR ravvisasse una violazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non risulta violato dalla scelta organizzativa di limitare numericamente gli ammessi alla prova scritta.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale con prova preselettiva, è legittimo determinare gli ammessi alla prova successiva mediante un contingente numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima nazionale di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il criterio stabilito dalla lex specialis.
  • La previsione di un limite pari a un multiplo dei posti per attivare la preselezione e di un limite, diverso e più ristretto, per determinare il contingente degli ammessi alla prova scritta non è di per sé contraddittoria: le due soglie possono perseguire rispettivamente la funzione di attivare la preselezione e quella di contenere il numero dei partecipanti alla fase successiva.
  • Quando il concorso è organizzato mediante graduatorie regionali, la soglia di ammissione può variare tra le regioni in funzione del rapporto tra candidati e posti disponibili. La diversa soglia territoriale non integra disparità di trattamento se la parità concorsuale è garantita all'interno di ciascuna graduatoria e il candidato conosce ex ante la distribuzione dei posti e può scegliere la sede di partecipazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui quesiti a risposta multipla e sulle relative soluzioni non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione; sono censurabili soltanto errori oggettivi e inequivocabili o quesiti e risposte manifestamente irragionevoli, illogici, incongruenti o travisati. La presenza di alternative plausibili ma non corrette non determina illegittimità quando una risposta risulti univocamente esatta e le altre svolgano la funzione di distrattori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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