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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28305/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 06/02/2025 che, in appello, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (disposto dal G.i.p. il 31/07/2024) sul complesso turistico/alberghiero "Hotel Grotta di Tiberio". Il Procuratore deduceva violazione di legge e motivazione contraddittoria: sosteneva che non sussistesse controversia sulla titolarità del bene (per effetto di provvedimenti amministrativi e sentenze amministrative che avrebbero trasferito il bene al Comune di Sperlonga) e che, anzi, si fosse configurata un'occupazione/"invasione" ai sensi dell'art. 633 c.p. per la stipula di un contratto di locazione a favore di terzi (Meraki s.r.l.), nonché omissione di motivazione sui presupposti del sequestro impedendo le finalità impeditive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse del Procuratore. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, pur annullando il sequestro preventivo, aveva disposto la conservazione del vincolo sui beni (ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p.) e la rimessione della questione della titolarità al giudice civile. Poiché il vincolo conservativo ha mantenuto l'impossibilità per le parti di disporre del bene, non si è ravvisato un pregiudizio concreto alle finalità investigative o impeditive tale da giustificare l'impugnazione; l'iniziativa del pubblico ministero è dunque risultata priva di utilità pratica. Non sono state imposte spese di giudizio per la qualità di parte pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Il ricorrente prospettava una nozione estesa di "invasione/occupazione" come introduzione arbitraria finalizzata all'occupazione o al profitto anche senza violenza o clandestinità; la Corte non ha affrontato nel merito la qualificazione penale data l'inammissibilità per carenza d'interesse.

  • art. 628, comma 8, cod. proc. pen.

    art. 628, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale come fondamento della rimessione della questione della titolarità al giudice civile; la Corte conferma che la questione sulla proprietà esula dall'oggetto del procedimento penale e richiede accertamento civile.

  • art. 324, comma 8, c.p.p.

    art. 324, comma 8, c.p.p.

    Usato dalla Corte per spiegare che il Tribunale ha disposto la conservazione del vincolo reale sui beni mentre la controversia civile viene definita, neutralizzando l'effetto liberatorio dell'annullamento del sequestro e vanificando il pregiudizio invocato dal Procuratore.

  • art. 1168 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per distinzione tra l'elemento della clandestinità nello 'spoglio' civile e l'occupazione penale; la Corte non ha deciso la questione sostanziale ma ha osservato la diversa disciplina civile rispetto alle esigenze processuali penali.

  • artt. 321 - 606 cod. proc. pen. (lette b) - e))

    artt. 321 - 606 lettere b) - e) c.p.p.

    Motivazione del ricorso riportava una censura di violazione di legge e omissione e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha però ritenuto l'impugnazione priva di interesse pratico e non ha esaminato le censure nel merito.

  • art. 624, comma 8, cod. proc. pen.

    art. 624, comma 8, cod. proc. pen.

    Nel testo la Corte osserva che per la rimessione ai sensi del citato articolo non è necessaria la formale pendenza del giudizio civile; la rimessione può essere disposta quando sussiste una controversia sulla titolarità che richiede accertamento civile.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare un provvedimento giudiziario richiede un pregiudizio concreto e immediato; se l'annullamento non produce effetti liberatori reali perché permane un vincolo conservativo, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Quando la titolarità di un bene sequestrato è controversa e richiede accertamento degli effetti di provvedimenti amministrativi o della mancata ottemperanza a ordini di demolizione, la questione è rimessa al giudice civile e può giustificare la revoca del sequestro penale con conservazione del vincolo in via cautelare.
  • La qualificazione penale di "occupazione" o "invasione" (art. 633 c.p.) può assumere una connotazione autonoma rispetto agli istituti civili (es. spoglio), ma il giudice penale può rifiutarsi di decidere sul merito quando manca interesse processuale o quando la situazione proprietaria necessita di accertamento civile.
  • La Corte non è tenuta a esaminare censure di legittimità quando l'impugnazione è priva di utilità pratica; il requisito dell'utilità è essenziale per l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

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