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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10251 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, fondato sugli studi di settore e sulle indagini bancarie riguardanti conti correnti intestati anche alla moglie. Ha contestato, tra l'altro, l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il mancato contraddittorio preventivo, la mancata verbalizzazione delle operazioni, l'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, l'utilizzo delle presunzioni anche sui prelevamenti e la mancata considerazione dei costi professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutte le censure. Ha però accolto il motivo relativo all'utilizzo dei prelevamenti bancari nei confronti di un lavoratore autonomo, applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha escluso i compensi dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973. Per i versamenti resta invece operativa la presunzione legale, superabile dal contribuente con prova analitica. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "o compensi".

    Per i professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti bancari possono ancora essere presunti come compensi imponibili, salvo prova analitica contraria; i prelevamenti, invece, non possono essere automaticamente considerati compensi imponibili.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Consente la rettifica del reddito sulla base dei dati bancari, secondo le presunzioni previste dalla legge.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2

    In materia IVA, i dati risultanti dai conti bancari possono fondare la rettifica, con onere del contribuente di dimostrarne l'estraneità alle operazioni imponibili.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 402

    Aveva esteso ai lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelevamenti, ma tale estensione è stata successivamente dichiarata incostituzionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, limitatamente alle parole "o compensi".

    È irragionevole presumere che i prelevamenti ingiustificati di un professionista siano destinati ad attività produttive di compensi imponibili, poiché l'attività professionale non è equiparabile a quella d'impresa sotto questo profilo.

  • Art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non è stato violato, poiché l'Agenzia aveva mantenuto la stessa posizione sostanziale, pur utilizzando argomentazioni ulteriori o diverse.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia quando la decisione del giudice, pur non esaminando espressamente ogni argomento, contiene statuizioni incompatibili con le ulteriori richieste della parte.

Massime di principio

  • Per un professionista, i versamenti sui conti correnti possono essere utilizzati dall'Amministrazione come presunti compensi imponibili; il contribuente deve contestarli analiticamente, indicando per ciascun movimento la provenienza non reddituale.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i semplici prelevamenti del lavoratore autonomo non possono essere automaticamente presunti come compensi non dichiarati. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori.
  • Il contraddittorio preventivo sulle indagini bancarie non costituisce, in via generale, una condizione necessaria per utilizzare i dati bancari, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • La deduzione di costi o la detrazione dell'IVA richiede una prova documentale a carico del contribuente, normalmente tramite fatture e altri elementi idonei.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure motivazionali devono indicare con precisione il fatto storico controverso e decisivo; contestazioni generiche o meramente assertive possono essere dichiarate inammissibili.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: il giudice di rinvio dovrà ricalcolare l'accertamento eliminando, per il professionista, la presunzione fondata sui soli prelevamenti.

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