Sentenza n. 14260/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - delle determinazioni di cui alla nota ASL Roma 1 n. 13475 del 26/01/2023, unitamente alle allegate “Raccomandazioni di Codifica … per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera”, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - delle determinazioni di cui alla nota della Direzione regionale Salute n. 876486/2021, mai pubblicata né notificata, conosciuta tramite nota dell'AIOP n. 33 del 16/02/2023, recante “Aggiornamenti alle linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera”, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care e Research S.r.l. il 30/5/2023: per l'annullamento, con il ricorso introduttivo: - delle determinazioni di cui alla nota ASL Roma 1 n. 13475 del 26/01/2023, unitamente alle allegate “Raccomandazioni di Codifica … per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera”, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - delle determinazioni di cui alla nota della Direzione regionale Salute n. 876486/2021, mai pubblicata né notificata, conosciuta tramite nota dell'AIOP n. 33 del 16/02/2023, recante “Aggiornamenti alle linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera”, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati; con i presenti motivi aggiunti: - delle determinazioni di cui alla nota ASL Roma 1 n. 67518 del 4/05/2023, unitamente alle allegate “Raccomandazioni di Codifica … per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera” – versione maggio 2023, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - delle determinazioni di cui alla nota ASL Roma 1 n. 49067 del 28/03/2023, unitamente alle allegate “Raccomandazioni di Codifica … per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera” – versione marzo 2023, nella parte in cui derogano o sostituiscono le previsioni dei decreti ministeriali vigenti in materia di codifica e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007; - ove necessario, della nota ASL Roma 1 n. 47494 del 27/03/2023 di riscontro all'istanza di riesame avanzata dalla ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: raccomandazioni e linee guida regionali e aziendali sulla compilazione e codifica ICD-9-CM delle schede di dimissione ospedaliera, comprese le successive versioni del 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le determinazioni regionali e dell'ASL relative alla codifica delle diagnosi e delle procedure nelle schede di dimissione ospedaliera, sostenendo che esse derogassero o sostituissero il Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007 e i decreti ministeriali vigenti. Ha dedotto violazione degli artt. 41, 97 e 120 Cost., dell'art. 58 della legge n. 833/1978, dell'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, dei decreti ministeriali in materia di codifica e dei D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza, nonché difetto di competenza, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la competenza a stabilire i criteri di codifica e i sistemi di classificazione spettasse esclusivamente al Ministero della Salute e che Regione e ASL non potessero introdurre codici o criteri diversi. La controversia riguardava anche la codifica dell'intervento di STARR, per la quale erano stati indicati i codici 48.99 e 49.99, invece del codice 48.74 ritenuto conforme al Manuale ministeriale. La Regione ha eccepito la tardività dell'impugnazione della nota regionale del 2021 e ha sostenuto che le indicazioni contestate fossero integrazioni operative compatibili con la disciplina nazionale; l'ASL ha negato ogni deroga e il Ministero ha affermato la legittimità delle indicazioni operative in presenza di problemi interpretativi o applicativi della classificazione nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'esistenza di una codifica nazionale non impedisca alle amministrazioni regionali e aziendali di fornire indicazioni operative e linee guida quando occorra chiarire patologie o procedure non univocamente disciplinate, risolvere difficoltà interpretative, prevenire errori o uniformare comportamenti di codifica. Le raccomandazioni impugnate sono state qualificate non come deroghe alle codifiche ministeriali, ma come indicazioni sul corretto utilizzo della classificazione vigente. Il giudice ha valorizzato le linee guida ministeriali del 2010, che riconoscono la non esaustività della disciplina e la possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni con il concorso delle Regioni. Ha inoltre rilevato che l'intervento regionale è stato confermato dall'esistenza di analoghe iniziative di altre Regioni. Quanto alla STARR, l'indicazione di due codici differenti è stata ricondotta a un errore materiale, poi corretto nelle versioni successive; entrambi i codici producevano comunque il medesimo DRG 158 e non incidevano sulla tariffa. Inoltre, il Manuale ICD-9-CM 2007 non individuava in modo univoco la codifica della STARR e il codice 48.74, recante la dicitura generica "SAI", doveva essere utilizzato solo in assenza di informazioni idonee a una codificazione più specifica. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la competenza ministeriale nell'individuazione dei sistemi di classificazione; il TAR ha ritenuto compatibili con tale disciplina le indicazioni operative regionali e aziendali dirette a chiarire e uniformare l'applicazione della classificazione nazionale.
art. 117 Cost.
La Regione ha richiamato il riparto di competenze in materia di tutela della salute per sostenere la possibilità di adottare disposizioni regionali di dettaglio e integrazione, senza derogare ai livelli essenziali e alla disciplina nazionale.
D.M. 28 dicembre 1991
Richiamato tra gli atti ministeriali che disciplinano la codifica e la raccolta delle informazioni relative ai ricoveri.
D.M. 15 aprile 1994
Richiamato tra gli atti ministeriali in materia di codifica delle schede di dimissione ospedaliera.
D.M. 27 ottobre 2000, n. 380
Richiamato quale fonte ministeriale della classificazione e codifica delle diagnosi e delle procedure.
D.M. 12 dicembre 2001
Richiamato tra gli atti ministeriali regolanti il sistema di codifica dei ricoveri.
D.M. 21 novembre 2005
Richiamato tra gli atti ministeriali in materia di codifica delle informazioni ospedaliere.
D.M. 12 dicembre 2008
Richiamato quale atto di aggiornamento della disciplina ministeriale sulla codifica.
D.M. 28 ottobre 2020
Richiamato quale atto che ha introdotto specifiche codifiche relative al virus SARS-CoV-2.
Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007
Le linee guida ... non sono esaustive rispetto al complesso delle problematiche di codifica: tuttavia è intenzione del Ministero realizzare, con il concorso delle Regioni e delle provincie autonome, successivi aggiornamenti e integrazioni.
Il Manuale costituisce la classificazione nazionale di riferimento, ma la sua non esaustività consente indicazioni operative volte a risolvere problemi interpretativi e a uniformare la codifica, purché non si introducano deroghe incompatibili.
D.P.C.M. 29 novembre 2001
Richiamato tra gli atti normativi relativi ai livelli essenziali di assistenza.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamato tra gli atti normativi relativi ai livelli essenziali di assistenza.
Massime di principio
- L'esistenza di una classificazione sanitaria nazionale vincolante non esclude che Regioni e aziende sanitarie possano adottare linee guida o raccomandazioni operative per chiarire patologie o procedure non univocamente disciplinate, risolvere difficoltà interpretative, prevenire errori e uniformare i comportamenti di codifica.
- Le indicazioni regionali o aziendali in materia di codifica dei ricoveri sono legittime quando si limitano a specificare e rendere coerente l'applicazione della classificazione ministeriale, mentre sarebbero illegittime se introducessero vere deroghe o sostituzioni della disciplina nazionale.
- La non esaustività delle linee guida ministeriali consente successivi aggiornamenti e integrazioni elaborati con il concorso delle Regioni, purché tali interventi restino compatibili con il sistema nazionale di classificazione.
- L'individuazione di un codice alternativo non determina di per sé un'illegittima deroga alla classificazione nazionale quando la codificazione contestata deriva da un'ambiguità del Manuale, è diretta a individuare la voce più specifica e non altera il DRG né la tariffa applicabile.
- L'errore materiale contenuto in una raccomandazione di codifica, se successivamente corretto e privo di effetti sulla classificazione tariffaria del ricovero, non è sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →