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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2019

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, la ricalcolazione degli assegni vitalizi in attuazione della legge statale n. 145/2018 e il riordino della materia dopo l’abrogazione dell’istituto. Prevede regole su calcolo, reversibilità, sospensione, cumulo, pubblicità, rinuncia e abrogazioni. La rideterminazione e le nuove norme del capo II producono effetti dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore.

Rideterminazione e riordino dei vitalizi regionali dell’Emilia-Romagna

Rideterminazione e riordino dei vitalizi regionali

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione della legge statale di bilancio 2019 e dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019. Contemporaneamente riordina la materia dopo l’abrogazione dell’assegno vitalizio, regolando i trattamenti ancora in corso, la reversibilità, le sospensioni, il cumulo, la pubblicità dei dati e la rinuncia.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione, non ancora erogati, sospesi o ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo. La base di calcolo è l’importo lordo, senza considerare le riduzioni temporanee introdotte dalla legge regionale n. 7 del 2017, poi abrogata.

Rideterminazione degli assegni vitalizi

Gli assegni vitalizi sono rideterminati moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Tabella 2 dell’Intesa, in relazione all’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza del vitalizio. Le frazioni di anno sono valorizzate con un incremento proporzionale ai mesi.

Il nuovo importo non può essere inferiore a quello ottenuto applicando all’assegno originario le aliquote dell’Allegato A, secondo la differenza percentuale tra assegno in godimento e assegno rideterminato. Se il titolare percepisce anche altri trattamenti o vitalizi derivanti da cariche parlamentari europee o nazionali, oppure da incarichi in altre Regioni, le aliquote base dell’Allegato A sono aumentate di 0,5 e non si applica il primo periodo del comma relativo al confronto con la disciplina previgente.

Limiti minimi e correttivi finanziari

L’assegno rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento fosse inferiore a tale soglia. Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite previsto dall’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A sono incrementate per parametri di 0,1 fino al rientro nel limite di spesa; tali valori restano poi validi anche per i vitalizi successivamente erogati.

Quando il calcolo tecnico di cui ai commi precedenti risulta più favorevole rispetto alla rideterminazione basata sull’Allegato A, quest’ultimo non si applica. Resta comunque fermo il tetto massimo dell’importo spettante secondo la normativa previgente, senza considerare le riduzioni temporanee della legge regionale n. 7 del 2017. Per i titolari di altri trattamenti o vitalizi collegati a cariche nazionali, europee o di altre Regioni, il limite massimo è ricalcolato applicando le percentuali di riduzione dell’Allegato A.

Montante contributivo

Il montante contributivo è determinato sulla base dei contributi effettivamente versati, secondo la nota metodologica che fa parte integrante dell’Intesa.

Rivalutazione annuale

Gli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità, una volta rideterminati, sono rivalutati automaticamente ogni anno a partire dall’anno successivo alla rideterminazione, secondo l’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo, con il meccanismo previsto dalla normativa nazionale per i trattamenti pensionistici della generalità dei lavoratori.

Soggetti beneficiari del vitalizio residuo e decorrenza

Il vitalizio mensile compete a chi abbia ricoperto le cariche di presidente, assessore, consigliere regionale o sottosegretario fino alla IX legislatura, purché cessato dal mandato, in possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata con la quota dell’indennità di carica e non rinunciatario del diritto.

Per chi non abbia ancora maturato il requisito anagrafico, l’età richiesta è allineata a quella prevista dalla normativa nazionale per la pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici iscritti ai regimi esclusivi dell’AGO. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l’età richiesta si riduce di un anno fino al minimo di cinque anni di mandato. L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età utile; se il consigliere possiede già tutti i requisiti al momento della cessazione, decorre dal mese successivo alla cessazione stessa.

Reversibilità

Se il titolare del vitalizio ha versato per tutta la durata del mandato una quota aggiuntiva pari al 25% del contributo, al suo decesso spetta al coniuge superstite, finché permane tale stato e in assenza di sentenza di separazione, oppure ai figli, una quota del 60% dell’importo lordo per i mandati svolti fino alla V legislatura, ovvero del 50% per quelli dalla VI alla IX legislatura, purché al decesso siano maturati i requisiti contributivi.

La quota ai figli è ripartita in parti uguali; spetta fino alla maggiore età o, se studenti, fino a 26 anni, salvo invalidità totale a proficuo lavoro. Se uno dei figli perde il diritto, la quota è redistribuita tra gli altri. Il consigliere deve indicare nominativamente i beneficiari, con possibilità di modifica in ogni momento; in mancanza di indicazione, la quota è ripartita tra coniuge e figli secondo le regole previste.

Se un beneficiario entra nell’Assemblea legislativa regionale, il pagamento è sospeso per tutta la durata del mandato e ripristinato alla cessazione; la quota non è cumulabile con il vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti dalla stessa Assemblea. Il diritto si estingue con la morte del beneficiario. La corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere. Per i consiglieri già in carica o cessati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1995, in relazione alla quota aggiuntiva, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 6 del 1973.

Sospensione dell’erogazione

Se il consigliere già titolare di vitalizio rientra nell’Assemblea legislativa regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la nuova legislatura e riprende alla cessazione del mandato, tenendo conto dell’ulteriore contribuzione.

La sospensione si applica anche in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro consiglio regionale o a sindaco, nonché in caso di nomina a presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente della Commissione europea, presidente o assessore di giunta regionale, oppure componente di giunta comunale. La sospensione opera solo se le indennità connesse alla carica, considerate su base annua, raggiungono almeno il 40% dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

Quando l’ordinamento della carica lo consente, il titolare può optare per il vitalizio in luogo degli emolumenti della carica. In caso di elezione o nomina, il consigliere deve darne comunicazione entro 30 giorni al servizio competente dell’Assemblea, restando ferma la possibilità di verifica d’ufficio. La sospensione ha effetto dalla data di assunzione della carica e il pagamento è ripristinato alla cessazione.

Cumulo

Salvo quanto previsto per la sospensione e per il caso dei beneficiari di reversibilità, il vitalizio diretto e di reversibilità è cumulabile con analoghi istituti spettanti per cariche di parlamentare europeo, parlamentare italiano, consigliere o assessore di altra Regione, nonché con qualsiasi trattamento di quiescenza.

Esclusione per condanne definitive

In attuazione della normativa statale sulla riduzione dei costi della politica, il vitalizio è escluso per il periodo corrispondente in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, quando la condanna comporti interdizione dai pubblici uffici. La misura decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e dura quanto l’interdizione.

La stessa esclusione si applica anche per condanna definitiva per associazione mafiosa o scambio elettorale politico-mafioso. Il titolare deve comunicare la condanna entro cinque giorni, fermo restando il potere degli uffici di verificare d’ufficio e di recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato. La disposizione vale anche per il titolare di assegno di reversibilità.

Pubblicità dei dati

Sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa sono pubblicati i nominativi dei componenti dell’Assemblea e della Giunta regionale che beneficiano del vitalizio e l’importo lordo mensile erogato a ciascuno. In caso di decesso, è indicata in forma anonima l’eventuale presenza di aventi diritto e l’importo erogato. I dati restano pubblicati per tutta la durata dell’erogazione.

Rinuncia al vitalizio e restituzione dei contributi

Il consigliere in carica o cessato può rinunciare al vitalizio, purché non sia già in pagamento. La domanda è presentata per iscritto al presidente dell’Assemblea legislativa.

In caso di rinuncia, è restituito il 100% dei contributi versati, senza rivalutazione né interessi. Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 giugno sono soddisfatte nel medesimo anno; quelle presentate tra il 1° luglio e il 31 dicembre nell’anno successivo. La restituzione avviene in un’unica soluzione entro sei mesi dalla domanda. Se la Regione vanta crediti verso il richiedente, può trattenere cautelativamente una somma pari alle spettanze dovute maggiorate del 50% fino alla definizione dei rapporti pendenti.

Abrogazioni e disciplina previgente

Sono abrogati, con decorrenza collegata a quella indicata per gli effetti della legge, la legge regionale n. 42 del 1995, varie disposizioni successive in materia di trattamento indennitario e vitalizi, gli articoli richiamati della legge regionale n. 17 del 2012, l’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2015 e la legge regionale n. 7 del 2017 sulle riduzioni temporanee di spesa.

Disposizioni finanziarie

Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 gli oneri sono coperti con le risorse già autorizzate nell’ambito del bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, facendo riferimento alla legge regionale n. 42 del 1995. Per gli esercizi successivi al 2021, la copertura è assicurata dagli stanziamenti del bilancio autonomo dell’Assemblea, secondo la disciplina contabile richiamata.

Entrata in vigore ed efficacia

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. La rideterminazione degli assegni vitalizi e le norme del capo II producono effetti dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore.

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