L.R. Emilia-Romagna 11/2019
CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Emilia-Romagna prevede un contributo annuale ai comuni e alle unioni di comuni che hanno mantenuto la sede dell’ufficio del giudice di pace. La Giunta definisce criteri e modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore, con contributo fino al 50% della spesa sostenuta. La copertura è prevista per il 2019 e per gli anni successivi tramite il bilancio regionale.
Contributi regionali per le spese degli uffici del giudice di pace
Contributi per gli uffici del giudice di pace
La legge disciplina un sostegno finanziario regionale destinato ai comuni e alle unioni di comuni dell’Emilia-Romagna che hanno chiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace. L’intervento è finalizzato a rimborsare, in parte, le spese di funzionamento sostenute da tali enti.
Ambito di applicazione e destinatari
Il contributo è riconosciuto esclusivamente:
- ai comuni;
- alle unioni di comuni.
Condizione essenziale è che l’ente abbia richiesto e ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 156/2012. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Misura del contributo e criteri di concessione
La Giunta regionale deve stabilire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo regionale può coprire al massimo il 50% della spesa sostenuta dal comune o dall’unione di comuni.
Aspetti finanziari
Per l’esercizio 2019, gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli di spesa istituiti nel bilancio regionale, con utilizzo dei fondi accantonati nel fondo speciale destinato a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. La Giunta è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie.
Per gli esercizi successivi al 2019, il finanziamento avviene nei limiti delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio regionale, secondo la disciplina contabile richiamata dal d.lgs. 118/2011.
Regime temporale
La legge non indica una scadenza finale della misura: il contributo ha natura annuale e si applica anche agli esercizi successivi al 2019, nei limiti delle relative autorizzazioni di bilancio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 9/2019
- Legge · 2 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 10/2019
- Legge · 27 giu 2019L.R. Emilia-Romagna 8/2019
- Legge · 17 giu 2019L.R. Emilia-Romagna 7/2019
- Legge · 30 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 14/2019
- Legge · 30 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 13/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →