L.R. Emilia-Romagna 6/2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 'INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna 6/2019 modifica la l.r. 43/1997 sugli interventi a favore delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Amplia la finalità degli interventi alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna, impone ai soggetti beneficiari specifici requisiti statutari sulla composizione del consiglio di amministrazione e precisa un limite minimo della garanzia non inferiore a cento.
Modifiche ai requisiti dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia
Modifiche alla disciplina delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo
La legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 3 giugno 2019 interviene sulla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43, che disciplina gli interventi a favore delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Il provvedimento aggiorna alcuni requisiti soggettivi e funzionali per rendere più mirati gli interventi a favore delle imprese agricole del territorio regionale.
Ambito e finalità degli interventi
La modifica all’articolo 1 chiarisce che gli interventi regionali non sono solo diretti alle finalità già previste dalla legge del 1997, ma anche a favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna. La disciplina resta quindi circoscritta al settore agricolo regionale.
Requisiti per l’accesso ai benefici
Per poter beneficiare dell’intervento regionale, i consorzi e le cooperative iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, comma 1, del testo unico bancario devono adeguare il proprio statuto. In particolare, il consiglio di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi da soci appartenenti alla categoria indicata dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997.
Parametri della garanzia
La legge interviene anche sulla disciplina della garanzia prevista dall’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997, stabilendo che la garanzia non può essere inferiore a cento. Il dato introduce un limite minimo espresso per l’operatività dell’intervento.
Applicazione e attualità della norma
La legge non contiene un regime transitorio né scadenze particolari. Si tratta di modifiche puntuali a una disciplina regionale ancora riferita agli interventi nel settore agricolo emiliano-romagnolo; non emergono elementi per considerarla obsoleta.
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