L.R. Emilia-Romagna 8/2019
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15 (NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina emiliano-romagnola sull’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA): introduce gli aeromobili a propulsione elettrica tra le esclusioni, ricalcola le tariffe, disciplina riduzioni e aree di sorvolo, e rinvia al 1° gennaio 2020 l’avvio di parte del titolo III, con ulteriore rinvio per aeroporti sotto 10.000 movimenti annui.
Modifiche alla disciplina regionale dell’IRESA
Modifiche alla disciplina dell’IRESA in Emilia-Romagna
La legge regionale interviene sulla legge regionale n. 15 del 2012 in materia di tributi regionali, aggiornando la disciplina dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA). Le modifiche incidono su termini di versamento, soggetti esclusi, criteri di determinazione dell’imposta, riparto del gettito e decorrenza delle disposizioni del titolo III.
Termini di versamento e disciplina informativa
Viene posticipato il termine entro cui effettuare l’adempimento previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 15 del 2012: non più entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si verifica il presupposto, ma entro l’ultimo giorno del trimestre successivo. Inoltre, l’atto convenzionale richiamato dalla disciplina regionale deve definire anche i criteri generali per la messa a disposizione dei cittadini, sul portale telematico della Regione, dei dati accessibili da parte del servizio competente in materia di territorio e ambiente.
Ambito soggettivo di applicazione: esclusioni e aeromobili elettrici
Tra gli aeromobili esclusi dal tributo viene espressamente inserita la categoria di quelli che decollano o atterrano a propulsione elettrica. La disciplina IRESA, quindi, non si applica a tali mezzi.
Determinazione dell’imposta
La legge riscrive integralmente la disciplina di determinazione dell’IRESA, confermando che il tributo è calcolato sulla base di due parametri: peso massimo al decollo (MTOW) e livello di emissioni sonore certificato secondo gli standard ICAO, con riferimento alla metodologia dei capitoli 3 e 4 dell’annesso 16 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale.
Per i voli diurni:
- aeromobili a elica: 0,42 euro per tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW; per gli aeromobili con certificazione acustica conforme al capitolo 4, la tariffa scende a 0,40 euro;
- aeromobili a getto di classe A, conformi al capitolo 3: 0,45 euro per tonnellata o frazione;
- aeromobili a getto di classe B, conformi al capitolo 4: 0,40 euro per tonnellata o frazione;
- aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione non sufficiente: 0,50 euro per tonnellata o frazione.
Per i voli notturni l’imposta è fissata in 0,50 euro per tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW.
Riduzioni d’imposta per particolari aree aeroportuali
L’imposta è ridotta, sia di giorno sia di notte, per gli aeromobili che operano verso aree residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dell’intorno aeroportuale A, B e C, definite dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997, purché tali aree presentino una densità abitativa non superiore a 150 abitanti per ettaro. In tali casi:
- per i decolli la riduzione è del 90%;
- per gli atterraggi la riduzione è del 30%.
La misura richiede un successivo atto della Giunta che individui le zone di sorvolo degli intorni aeroportuali interessate; fino a tale individuazione, l’imposta è dovuta integralmente.
Regime transitorio e applicazione provvisoria
Nelle more dell’adozione della disciplina convenzionale prevista dall’articolo 14, comma 6, e della stipula della convenzione, e per quanto non regolato da tali fonti, continua ad applicarsi il DPR 15 novembre 1982, n. 1085, relativo ad accertamento, riscossione e versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti civili aperti al traffico aereo.
Riparto del gettito e controlli sull’impiego delle risorse
La quota di gettito destinata al riparto non è più fissata in via automatica al 50%, ma è determinata con deliberazione annuale della Giunta. Con apposita delibera, previo parere della commissione assembleare competente, la Giunta individua anche:
- i soggetti destinatari del riparto;
- i criteri di utilizzo delle risorse, in funzione del completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e di disinquinamento acustico e dell’eventuale indennizzo dei residenti delle zone interessate.
La stessa delibera definisce le modalità di monitoraggio e verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse. Inoltre, ogni due anni la Giunta regionale deve presentare una relazione alle commissioni assembleari competenti sull’attuazione del titolo III, con particolare riferimento al gettito IRESA e all’utilizzo delle risorse previste.
Decorrenza delle disposizioni del titolo III
Le disposizioni del titolo III decorrono dal 1° gennaio 2020, in sostituzione della precedente data del 1° luglio 2019. Per gli aeroporti con meno di 10.000 movimenti annui, calcolati sulla base dell’anno precedente, l’applicazione del titolo III è invece rinviata a una successiva legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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