Cassazione Penale, Sentenza n. 13788/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. I mezzi di impugnazione si articolano in tre motivi: (1) contestazione della configurabilità della distrazione di beni, atteso che i due immobili alienati erano gravati da ipoteca a favore della Banca di Masiano e pertanto, secondo la difesa, la cessione non avrebbe messo in pericolo le ragioni creditorie; si deduce altresì che i pagamenti sarebbero stati effettuati mediante assegni emessi in precedenza dalla Oikes s.r.l.; (2) assenza del nesso causale tra le condotte contestate e l'aggravamento del dissesto societario, prospettando che l'insolvenza si sarebbe manifestata solo nel 2014 e non già nel 2010; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena (aumento per continuazione) e nella quantificazione della provvisionale di euro 150.000,00 per carenza di motivazione rafforzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato perché reiterativo e privo di elementi nuovi: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato che la cessione fosse simulata e che il prezzo non fosse stato effettivamente riscosso, sicché l'ipoteca non rendeva irrilevante il pregiudizio patrimoniale subito dalla societa'. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato sul nesso di causalità (e ha altresi' precisato che il nesso non e' richiesto per la bancarotta distrattiva ma lo e' per la bancarotta semplice, la quale risultava comunque sussistente); il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile in quanto tende a riaprire questioni di merito: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena e ha confermato la provvisionale (e la giurisprudenza indica la quantificazione della provvisionale come decisione discrezionale non censurabile in cassazione). Conseguentemente sono confermate le condanne (pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione) e l'obbligo di risarcimento nei confronti della curatela fallimentare; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e delle spese per cassazione ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (I.fall.)
Norma rilevante nella disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha valutato l'elemento oggettivo della distrazione e l'idoneita' della condotta a ledere le ragioni creditorie, ritenendo che la mancata riscossione del prezzo costituisca danno patrimoniale anche se sull'immobile gravava ipoteca.
art. 216 n.1 legge fallimentare (I.fall.)
Previsione relativa a fattispecie di bancarotta (distrazione); interpretata dai giudici come applicabile quando la cessione di beni societari sia simulata e il prezzo non sia stato versato, con conseguente pregiudizio per la massa creditoria.
art. 224 nn.1 e 2 e art. 217 n.4 legge fallimentare (I.fall.)
Norme richiamate in relazione alla bancarotta semplice e alle modalita' che aggravano il dissesto; la Corte ha sottolineato che per la bancarotta semplice e' richiesto il rapporto di causalita' tra la condotta e l'aggravamento del dissesto, mentre per la distrattiva tale nesso non e' necessario.
art. 219 comma 2 legge fallimentare (I.fall.)
Norma richiamata in riferimento alla continuazione e all'aumento di pena; la Corte ha ritenuto congruo l'aumento per continuazione in considerazione della gravita' della condotta.
art. 2483-ter cod. civ.
Norma relativa ai presupposti e alle iniziative da assumere in presenza di perdurante squilibrio societario; citata nella ricostruzione temporale del dissesto e nell'individuazione del momento in cui sarebbero sorti gli obblighi di agire.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche per i ricorrenti alla luce del rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, come previsto dall'articolo.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui la determinazione e quantificazione di una provvisionale in sede penale rappresenta scelta discrezionale del giudice, non impugnabile mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La presenza di un'ipoteca sull'immobile non esclude automaticamente la responsabilita' penale per distrazione: se il prezzo pattuito non viene effettivamente riscosso la cessione puo' comunque costituire danno patrimoniale per la societa'.
- Per la bancarotta distrattiva non e' necessario dimostrare un nesso causale con l'aggravamento del dissesto; per la bancarotta semplice invece il nesso eziologico tra condotta e deterioramento della situazione patrimoniale e' richiesto.
- Per contrastare efficacemente accuse di distrazione e simulazione di pagamento la difesa deve fornire elementi specifici e documentali (es. estratti conto, evidenze di incasso, indicazione precisa dell'ammontare dell'ipoteca e degli eventuali inadempimenti che l'avrebbero assorbita), non argomentazioni generiche basate sulla sola esistenza di garanzie reali.
- Le questioni attestabili come fattuali (esame della tracciabilita' dei pagamenti, attendibilita' dei consulenti tecnici, quantificazione del danno) difficilmente si risolvono in sede di cassazione, che non e' chiamata a rivedere il merito ma a censurare vizi di diritto o di motivazione sostanziale.
- La quantificazione della provvisionale e la valutazione discrezionale della pena per continuazione rientrano nell'ambito di valutazione del giudice e sono difficilmente aggredibili in cassazione salvo vizio motivazionale evidente.
- In ipotesi simili, la miglior difesa prevede l'apporto di consulenze tecniche dettagliate sullo stato patrimoniale nel periodo rilevante e la produzione documentale bancaria che dimostri la reale percezione del corrispettivo pattuito.
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