Cassazione Penale, Sentenza n. 27768/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Romano ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del G.I.P. di applicazione della custodia cautelare in carcere per reati connessi allo stupefacente (artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava la qualificazione attribuitagli di "organizzatore" dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, deducendo di essere un affiliato privo di compiti specifici, subordinato a Lucchese Marcello (ritenuto capo), di aver solo gestito un bar frequentato dai sodali ed di essere poi stato allontanato dal gruppo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente: secondo la giurisprudenza richiamata e la motivazione, per i delitti rilevanti ex art. 74 D.P.R. 309/1990 la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. si fonda sulla mera partecipazione al sodalizio e non subisce variazioni in relazione al ruolo (es. organizzatore vs semplice partecipante); quindi l'eventuale esclusione della qualifica di organizzatore non avrebbe prodotto per Romano alcun vantaggio cautelare. Inoltre il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la c.d. doppia presunzione cautelare. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; Romano è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di rito (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso al tribunale del riesame avverso le misure cautelari; in questa sede il ricorrente aveva già proposto ricorso di riesame e successivamente impugnava l'ordinanza del riesame in Cassazione.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Si riferisce all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza indica che, per i reati di cui all'art. 74, la presunzione cautelare prevista dall'art. 275 c.p.p. trova applicazione sulla base della mera partecipazione al sodalizio.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti; è richiamata come fattispecie di reato contestata nell'ordinanza del G.I.P.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio
La Corte interpreta la norma nel senso che, per le ipotesi previste dall'art. 74, la presunzione cautelare opera in relazione alla mera partecipazione al sodalizio e non si attenua in funzione della diversa qualificazione del ruolo (organizzatore vs semplice componente).
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti della cancelleria relativi alle misure cautelari e alle decisioni di inammissibilità; richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (versamento alla Cassa delle ammende, esecuzione provvedimenti).
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019 (Irabor, Rv. 276237)
Precedente richiamato che afferma l'assenza di interesse ad impugnare in Cassazione quando l'oggetto del contrasto è esclusivamente la qualifica di "organizzatore", poiché la mera partecipazione integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare; la pronuncia è utilizzata per sostenere l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) la mera partecipazione al sodalizio può giustificare una presunzione cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto contestare solo la qualifica gerarchica (es. "organizzatore") può non produrre effetti favorevoli rispetto alla misura cautelare.
- Per rendere ammissibile e utile un ricorso in Cassazione contro una decisione cautelare è necessario dimostrare un interesse concreto e un vantaggio pratico derivante dall'accoglimento: ad esempio l'eliminazione della mera partecipazione o elementi che incidano sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- Per superare la "doppia presunzione cautelare" l'indagato deve fornire elementi probatori specifici e concreti (es. documenti, testimonianze, circostanze oggettive) che mettano in crisi la sussistenza della partecipazione o l'idoneità della custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari.
- La strategia difensiva suggerita in casi analoghi dovrebbe includere: 1) raccolta e produzione di prove che escludano la partecipazione o il ruolo strutturale nel sodalizio; 2) proposta e motivazione di misure cautelari alternative adeguate; 3) puntuale censura di eventuali vizi procedurali o di valutazione nei provvedimenti di GIP/riesame.
- Prima di proporre impugnazioni straordinarie valutare l'effettiva utilità giuridica dell'impugnazione (interesse concreto): se l'accoglimento non muterebbe la gravità cautelare o la misura applicata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese.
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