Sentenza n. 899/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 19/12/2025), a mezzo del quale il Questore di Torino ha vietato ex art. 6, co. 1 lett. a) e b) legge 13/12/1989 n. 401 a -OMISSIS-, per la durata di due anni, «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino che vietava per due anni l'accesso a manifestazioni e impianti calcistici nazionali ed esteri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli era stato imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, adottato in relazione alla sua partecipazione a una rissa al termine di una partita della categoria Under 14. Ha dedotto, in primo luogo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato che egli era intervenuto per difendere il figlio minore, aggredito durante una colluttazione con un altro giovane calciatore, invocando il legittimo soccorso, anche putativo, o l'eccesso colposo. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e la sproporzionalità della misura, contestando l'inconsistenza della motivazione e l'eccessiva durata dell'interdizione rispetto alla gravità dei fatti. L'Amministrazione ha sostenuto la completezza dell'istruttoria e l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nell'adozione delle misure preventive in ambito sportivo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. I fatti materiali risultavano documentati dalla videoregistrazione e sostanzialmente incontroversi: dopo che i giovani erano stati separati, il ricorrente aveva scavalcato la recinzione, invaso il campo e colpito alla testa e alla schiena il giovane avversario, che si stava allontanando, dando poi luogo anche a una colluttazione con il dirigente della squadra avversaria. Il Collegio ha escluso un evidente travisamento dei fatti e ha ritenuto non immediatamente configurabile il legittimo soccorso, poiché l'aggressione del figlio era già cessata e il minore appariva in condizioni tali da camminare ed esultare. Il D.A.Spo. è stato qualificato come misura di prevenzione atipica, non sanzionatoria, diretta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica; la sua adozione prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e si fonda su una valutazione prognostica di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, comprese la durata e l'estensione territoriale della misura, è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento ictu oculi. Nel caso concreto la motivazione evidenziava la gravità della condotta, l'invasione del terreno di gioco, l'aggressione di un minorenne e la conseguente turbativa dell'ordine pubblico, delineando adeguatamente l'iter logico e prognostico seguito dall'Amministrazione. La durata, pari a poco più di un terzo del massimo legale, non è stata ritenuta palesemente incongrua; inoltre, la misura può essere modificata o revocata se mutano le condizioni di rischio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è una misura di prevenzione atipica, non sanzionatoria, fondata su una valutazione prognostica di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica; la durata e l'estensione della misura rientrano nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
art. 52 c.p.
L'invocazione del legittimo soccorso non evidenzia l'illegittimità del D.A.Spo. quando l'intervento aggressivo del destinatario risulta successivo alla cessazione della colluttazione e diretto contro un soggetto che si stava allontanando.
art. 55 c.p.
L'eventuale eccesso colposo nel legittimo soccorso non è immediatamente configurabile quando la condotta, per modalità e momento, appare priva di una necessaria finalità difensiva e integra un'aggressione autonoma.
art. 3 l. 241/1990
Per un provvedimento di D.A.Spo. non è necessaria una motivazione particolarmente analitica; è sufficiente che siano indicati in modo chiaro un quadro indiziario univoco e la rilevanza prognostica delle condotte per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, il termine a difesa è rispettato e le questioni risultano manifestamente infondate, senza necessità di ulteriori incombenti istruttori.
art. 74 c.p.a.
La manifesta infondatezza del ricorso consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive previsto dall'art. 6 l. 401/1989 è una misura di prevenzione atipica, non una sanzione penale o amministrativa, e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale dell'interessato.
- La valutazione di pericolosità richiesta per il D.A.Spo. deve fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, ma non richiede la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- La scelta dell'autorità di pubblica sicurezza quanto all'an, alla durata e all'estensione territoriale del D.A.Spo. è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, manifesta contraddittorietà o travisamento dei fatti immediatamente percepibile.
- La motivazione del D.A.Spo. è sufficiente quando individua con chiarezza le condotte accertate e ne espone la rilevanza prognostica rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica; non è necessario un apparato motivazionale particolarmente analitico.
- La partecipazione a una colluttazione collegata temporalmente e causalmente a una partita di calcio integra il requisito della connessione con una manifestazione sportiva, anche se l'episodio avviene al termine dell'incontro e riguarda una competizione giovanile.
- La durata del D.A.Spo. non è sproporzionata per il solo fatto di essere significativa rispetto alla durata minima legale, quando il provvedimento motivi sulla gravità della condotta e la misura resti comunque inferiore al massimo previsto dalla legge; la legge consente inoltre la successiva modifica o revoca in caso di attenuazione delle condizioni di rischio.
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