Cassazione Penale, Sentenza n. 19977/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna (omicidio colposo plurimo - artt. 40, comma 2; 114; 589, comma 2 c.p.) per fatti connessi a un sinistro stradale in cui due persone sono decedute dopo l'uscita di strada e la caduta in un canale di bonifica. Le censure principali: mancata prova che il conducente non avesse assunto alcol o stupefacenti e assenza di esame autoptico; attribuzione impropria delle responsabilità tecniche e di vigilanza a Bellavia (direttore dei lavori) e a Leggieri (dirigente), con contestazione della sussistenza dell'obbligo di installare guard-rail; rilevanza della segnaletica e della chiusura della strada (ordinanza presidenziale) — si sosteneva che la segnaletica rendesse vietato il transito e che le opere fossero state consegnate all'ente proprietario; doglianze anche sulle statuizioni civili (provvisionali) e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi nel merito (li ha ritenuti infondati o in parte inammissibili), confermando la ricostruzione fattuale che aveva valorizzato la segnaletica contraddittoria e l'obbligo di intervento manutentivo/di messa in sicurezza da parte dell'ente responsabile. Tuttavia, atteso che i reati ascritti risultano prescritti alla data odierna (calcolo della prescrizione comprensivo dei periodi di sospensione indicati), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti per estinzione del reato per prescrizione. I ricorsi sono stati comunque rigettati agli effetti civili; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere alle parti civili le spese processuali (euro 4.900,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 40, comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione al nesso di causalità e alla qualificazione della condotta concorrente fra più autori; la Corte lo applica per valutare la responsabilità penale collegata alla causazione della morte
art. 114 cod. pen.
Richiamato quale norma relativa alla partecipazione al reato (concorso di persone nel reato) nell'ambito della imputazione collettiva per i fatti del sinistro
art. 589, comma 2 cod. pen.
Norma che incrimina l'omicidio colposo plurimo; la sentenza ha confermato che i fatti potevano essere inquadrati in tale fattispecie, pur risultando poi estinti per prescrizione
art. 14 codice della strada
gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze
La Corte ha ritenuto che da questo disposto derivi l'obbligo dell'ente proprietario (e degli organi preposti) di adottare misure di sicurezza, compresa la predisposizione di barriere o accorgimenti, ove sussista pericolo per la circolazione
art. 3 d.m. n. 223 del 1992
La difesa aveva invocato tale norma (contenuti della progettazione delle strade), ma la Corte ha ritenuto che la disciplina tecnica della progettazione non esaurisca l'obbligo manutentivo e di sicurezza derivante dall'art. 14 cod. str.; pertanto l'art. 3 del d.m. 223/1992 non era applicabile per escludere la responsabilità degli imputati
art. 30 regolamento esecutivo del codice della strada
Riferito in relazione al divieto di apporre segnaletica contraddittoria; la Corte ha dato rilievo alla contraddittorietà della segnaletica di cantiere rispetto alla segnaletica ordinaria come elemento causale rilevante
art. 185 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alle statuizioni civili; la Corte ha comunque ritenuto che la questione del risarcimento sia regolabile in sede civile e che, peraltro, le parti civili fossero state integralmente risarcite dalle assicurazioni
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena evocare dalla difesa; la Corte ha ritenuto le questioni sanzionatorie assorbite da altre considerazioni (in particolare la prescrizione)
Massime di principio
- L'ente proprietario della strada e i suoi organi (dirigenti/chi dispone interventi) hanno un obbligo di vigilanza e manutenzione finalizzato a rimuovere o almeno segnalare e mitigare pericoli: l'esistenza di una fonte di pericolo impone l'obbligo di intervento anche se non vi è obbligo progettuale formale
- Segnaletica contraddittoria (es. cartelli che si contrastano fra loro) costituisce elemento che può concorrere a determinare la responsabilità in caso di incidente: il giudice valuta la prevalenza e la chiarezza della segnaletica ai fini della causazione
- La responsabilità penale per omissione di misure di sicurezza non è esclusa automaticamente dalla possibile colpa del conducente; la condotta del conducente può concorrere come causa ma non necessariamente esclude la responsabilità di chi doveva garantire la sicurezza
- La normativa tecnica di progettazione (es. d.m. 223/1992 e relative istruzioni) non annulla l'obbligo manutentivo e di sicurezza derivante da norme di rango primario (es. art. 14 c.d.s.); invocare norme tecniche non basta a esonerare l'ente da doveri di sicurezza
- Le questioni risarcitorie e la provvisionale possono essere disciplinate e verificate in sede civile anche quando la responsabilità penale venga accertata; se vi è indennizzo assicurativo, le provvisorie possono essere sospese o regolate in sede civile
- Anche se il giudice di legittimità conferma la ricostruzione di responsabilità sul piano logico-giuridico, la prescrizione può estinguere il reato: pertanto, il decorso dei termini e le cause di sospensione/interruzione della prescrizione hanno effetto decisivo sull'esito penale finale
- Per contestare la competenza o la posizione di garanzia di un pubblico dipendente è necessario dimostrare con precisione il limite delle sue attribuzioni amministrative e l'assenza di atti o determinazioni che lo collochino nella posizione di garanzia; rilievi generici rischiano di essere inefficaci
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