Cassazione Penale, Sentenza n. 41380/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra fatti posti in distinte decisioni irrevocabili. In particolare domandava: a) l'estensione della continuazione già riconosciuta per reati di cessione di stupefacenti (già unificati fino al 2012) anche ad un episodio del 2011 e ad altri del 2014; b) il riconoscimento della continuazione tra più episodi di violazione delle prescrizioni connessi alla sorveglianza speciale e un episodio di minaccia a pubblico ufficiale del 2013. In cassazione sono dedotti due motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione della legge rispetto al diniego di unificazione dei reati di stupefacenti, sostenendo che i fatti proposti rientrano nel medesimo arco temporale e nella stessa ideazione criminosa già riconosciuta; (2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge rispetto al diniego dell'unificazione totale, sostenendo che le violazioni delle misure di prevenzione e la resistenza/minaccia erano strumentali alla prosecuzione dell'attività del sodalizio e quindi non occasionali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ritenuto infondato il secondo. In particolare ha affermato che il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non poteva omettere di confrontare la propria decisione con la valutazione già espressa in sede di cognizione, quando i reati richiesti in esecuzione si collocano temporalmente e materiale in un contesto già ritenuto continuativo; tale omissione ha determinato un vizio di motivazione per quanto concerne le condotte in materia di stupefacenti riconducibili all'arco temporale già valutato. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la strumentalità delle violazioni alle esigenze del sodalizio non elimina l'occasionalità delle singole violazioni della sorveglianza speciale, per cui quelle condotte non sono riconducibili a un programma criminoso preordinato.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma 2
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, ossia una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte e non si identifica con la mera reiterazione o con l'abitualità a delinquere
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente al soggetto, in sede esecutiva, di chiedere il riconoscimento della continuazione: il giudice dell'esecuzione ha libertà di giudizio ma deve motivare adeguatamente, specialmente quando discosta dalla valutazione già compiuta in sede di cognizione
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (rv 248862)
Principio secondo cui la mera caduta nella recidiva o l'abitualità non costituiscono automaticamente l'elemento intellettivo del reato continuato; è necessario il disegno criminoso unitario
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)
Il disegno criminoso può essere delineato in linea generale e consentire adattamenti alle situazioni concrete; non è richiesta una pianificazione minuziosa di tutti i singoli atti
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)
In sede esecutiva come in sede di cognizione il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e non può basarsi su indicatori isolati quando i reati siano frutto di determinazione estemporanea
Sez. I n. 54106 del 24.3.2017 (rv 271903)
Il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva; se decide diversamente deve fornire una motivazione rafforzata che confronti il quadro delle risultanze degli atti di cognizione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un 'disegno criminoso' unitario: non basta la ripetizione di reati o la mera abitudine a delinquere
- In sede esecutiva il giudice ha autonomia di valutazione, ma quando esistono precedenti decisioni di cognizione che hanno valutato la continuazione per fatti temporally o materialmente contigui, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con quelle valutazioni e motivare in modo adeguato la diversa soluzione
- Gli indici da valutare sono plurimi e cumulativi: omogeneità delle condotte e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione; nessuno di questi elementi è automaticamente decisivo da solo
- La temporalità è rilevante ma non assoluta: un arco temporale lungo può ostare alla continuazione se manca l'indicazione di un disegno unitario, mentre fatti temporalmente vicini richiedono comunque una motivazione che valuti la comune ideazione
- La strumentalità occasionale di condotte (es. violazioni delle prescrizioni) a fini di un'attività delittuosa non trasforma automaticamente tali condotte in atti programmati se esse restano occasionali nella loro natura
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