Sentenza del 04/03/2016 n. 4352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2000, con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA detratta per acquisti di autovetture da società ritenute cartiere, nell'ambito di una frode IVA intracomunitaria, nonché i costi e l'IVA relativi a lavori eseguiti da terzi, ritenuti non adeguatamente documentati per la mancata indicazione di targa o numero di telaio. La contribuente contestava inoltre il diniego del condono fiscale e la carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo e il nono motivo di ricorso, relativi alla violazione delle regole sull'onere della prova per negare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. Ha precisato che l'IVA non è automaticamente indetraibile per il solo fatto che nella catena commerciale siano presenti società cartiere: l'Agenzia deve provare, mediante elementi oggettivi, che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza esigibile, di partecipare a una frode fiscale. Sono stati rigettati il decimo e l'undicesimo motivo, rispettivamente sulla motivazione per relationem della sentenza regionale e sull'invalidità del condono incompleto; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Trentino-Alto Adige, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Diritto alla detrazione dell'IVA
La detrazione non può essere negata in modo oggettivo e automatico per la sola interposizione di società cartiere. Occorre verificare se il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, sulla base di elementi oggettivi e della diligenza esigibile, che l'operazione partecipava a una frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis
La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla detrazione IVA, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul principio europeo della necessità di provare la consapevolezza, o la conoscibilità colposa, della frode.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64
Richiamato dalla contribuente nel contestare la pretesa fiscale; la decisione ribadisce comunque che l'Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti la conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'operatore.
Art. 2697 c.c.
Incombe sull'Amministrazione che nega la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti l'onere di provare sia l'interposizione fraudolenta sia gli elementi oggettivi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Richiamato in materia di accertamento IVA; la Corte censura l'assenza di una concreta indagine probatoria sulla consapevolezza della contribuente.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Il condono previsto dall'art. 9 ha natura omnicomprensiva e richiede la dichiarazione relativa a tutti i periodi d'imposta interessati. L'omissione di voci imponibili comporta l'invalidità o il mancato perfezionamento della definizione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, e Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
La motivazione dell'avviso può richiamare altri atti, purché gli elementi riportati o messi a disposizione siano sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, oggi art. 109, comma 5, TUIR
L'inerenza dei costi deve risultare adeguatamente documentata. In sede di legittimità non è possibile sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito con una diversa valutazione del contribuente.
Art. 112 c.p.c.
La mancata considerazione di una questione interna alla domanda non integra necessariamente omessa pronuncia; può configurare, se del caso, un vizio di motivazione. La corretta individuazione del vizio è necessaria per l'ammissibilità del ricorso.
Art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
È ammissibile una motivazione che recepisca le argomentazioni di una parte, purché tali argomentazioni siano sufficienti a sostenere la decisione e il giudice non ometta di confrontarsi con le contrapposte ragioni decisive.
Corte di giustizia UE, cause riunite C-80/11 e C-142/11, 21 giugno 2012
Il diritto alla detrazione deve essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a un'evasione commessa a monte. L'operatore deve adottare le verifiche ragionevolmente esigibili quando esistono indizi di irregolarità.
Massime di principio
- La presenza di un fornitore fittizio o di una società cartiera non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte dell'acquirente finale.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare con elementi oggettivi che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode; non è sufficiente dimostrare soltanto l'esistenza dell'interposizione fittizia.
- Il contribuente deve adottare una diligenza proporzionata alle circostanze: anomalie evidenti nella documentazione, nei prezzi, nei pagamenti, nei trasporti o nella struttura dei fornitori possono rendere la frode conoscibile.
- In caso di contestazione dell'IVA, la sentenza di rinvio deve svolgere una concreta valutazione del profilo soggettivo del contribuente e degli indizi disponibili, distribuendo correttamente l'onere della prova.
- Un condono omnicomprensivo richiede la completa inclusione dei periodi d'imposta e delle voci previste dalla legge; omissioni rilevanti possono impedirne il perfezionamento.
- Le spese aziendali devono essere supportate da documentazione idonea a dimostrarne l'inerenza; la mera astratta compatibilità con l'attività d'impresa può non essere sufficiente.
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