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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00234/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata, cioè la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Tre imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione dei reati. Con un unico motivo articolato in due censure, la difesa ha lamentato vizio di motivazione per non avere i giudici di merito pronunciato una sentenza di proscioglimento nel merito, sostenendo che dagli atti sarebbe emersa una causa di assoluzione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non consentito in questa sede, richiamando il limite dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: in presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito è possibile solo se l'evidenza liberatoria emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile e senza necessità di ulteriori valutazioni o approfondimenti.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare assoluzione nel merito solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile una causa di esclusione del fatto, della partecipazione dell'imputato o della sua rilevanza penale, senza dover svolgere apprezzamenti o ulteriori accertamenti.

  • cod. proc. pen.

    Normativa processuale richiamata in relazione alla declaratoria di estinzione del reato e ai limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione della sentenza di merito.

Massime di principio

  • Quando il processo è definito per prescrizione, la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo in presenza di una evidenza liberatoria immediata e incontrovertibile risultante dagli atti.
  • Il giudice non può sostituire alla mera constatazione di un dato ictu oculi evidente un'attività di apprezzamento o di approfondimento probatorio per giungere al proscioglimento nel merito.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che contesti la mancata applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. quando la dedotta innocenza richieda una rivalutazione del materiale probatorio o una verifica non immediata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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