Ordinanza n. 1743/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 5711 del 12/01/2026 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0005711 del 12/01/2026, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania, ai fini della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di II grado, con la quale il M.I.M. comunica all'odierna ricorrente che "l'attestato formativo dell'istante Loredana SANNA, nata il 03/06/1961 a Milano, ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania, non è titolo valido, in Italia, per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l'istanza prot. n. 13539 del 26/04/2023 è rigettata"; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di I e II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo albanese denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, ai fini della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando il riconoscimento del titolo ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 e le determinazioni istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso, mentre emerge che la contestazione riguarda la valutazione ministeriale circa la validità e la qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata, in quanto fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né accerta definitivamente la validità del titolo estero. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti presupposti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare; il giudice ha respinto la sospensione richiesta dopo una valutazione sommaria della motivazione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e fondata su una carenza sostanziale della qualifica sottoposta al riconoscimento.
- La valutazione cautelare negativa non definisce il merito della controversia e non equivale all'accertamento definitivo dell'invalidità o dell'inefficacia del titolo estero.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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