Corte di giustizia, Sentenza C-497/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — GC contro Regione Marche. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Ancona. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Finanziamento – Articolo 50 – Contributo dell’Unione europea – Calcolo dell’intensità massima di aiuto – Inclusione di un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale. — Causa C-497/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Ancona, ha chiarito come calcolare il tetto del 40% previsto per gli investimenti nel settore vitivinicolo. Ha stabilito che nel calcolo rientra soltanto l’aiuto finanziato dall’Unione, mentre non va incluso il credito d’imposta previsto dalla normativa italiana. La decisione esclude quindi che il beneficio fiscale nazionale possa ridurre l’importo dell’aiuto UE per superamento dell’intensità massima.
Calcolo dell’intensità massima di aiuto nel settore vitivinicolo: il credito d’imposta nazionale non va computato nel limite del 40% previsto per il contributo dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell’intensità massima di aiuto per gli investimenti pari al 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate, debba essere computato solo il contributo dell’Unione oppure anche il vantaggio derivante da un credito d’imposta previsto dal diritto nazionale, quale forma di sostegno pubblico al medesimo investimento.
Principio di diritto
Ai fini del limite massimo di intensità di aiuto previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, deve essere considerato solo il contributo dell’Unione europea erogato per il progetto di investimento; non deve invece essere computato il vantaggio derivante da un credito d’imposta nazionale, anche se riferito ai medesimi costi, poiché la disposizione riguarda esclusivamente il contributo dell’Unione e non altri benefici fiscali o nazionali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 212 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) 2021/2117
- Articolo 1, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2117
- Articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2117
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 185-197
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 192
Calcolo dell’intensità massima di aiuto nel settore vitivinicolo: esclusione del credito d’imposta nazionale
La Corte di giustizia, con sentenza resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Ancona, si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di programmi di sostegno al settore vitivinicolo. Il caso riguarda il cumulo tra un aiuto dell’Unione per investimenti e un credito d’imposta nazionale riconosciuto alla medesima impresa agricola.
Fatti e procedimento principale
La Regione Marche aveva approvato un bando regionale per la misura "Investimenti" nell’ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. GC aveva presentato domanda per un progetto di investimento relativo a cisterne coibentate e processi di vinificazione domotizzati, ottenendo un aiuto iniziale poi rideterminato a seguito di modifica del progetto. Dopo l’esecuzione degli investimenti, la Regione ha accertato che il progetto beneficiava anche del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 192, della legge n. 160 del 2019.
L’amministrazione ha ritenuto che la somma tra aiuto UE e credito d’imposta superasse il limite massimo del 40% previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 e ha disposto il recupero parziale delle somme già erogate.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale ha chiesto se, nel calcolo dell’intensità massima di aiuto del 40%, debba essere incluso anche un credito d’imposta nazionale, equiparandolo a un ulteriore contributo pubblico ricevuto dal beneficiario.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 39 del regolamento n. 1308/2013, che disciplina i programmi nazionali quinquennali di sostegno per il settore vitivinicolo;
- l’articolo 44, paragrafi 2 e 3, che limita il sostegno UE alle spese ammissibili e, in linea generale, esclude il contributo degli Stati membri ai costi delle misure finanziate dall’Unione;
- l’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), che fissa al 40% l’intensità massima di aiuto per gli investimenti nelle regioni diverse da quelle meno विकसितate;
- l’articolo 212, che deroga al divieto di cofinanziamento nazionale consentendo pagamenti nazionali nel rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato;
- il regolamento (UE) 2021/2117, che ha soppresso gli articoli 29-60 del regolamento n. 1308/2013, ma ha mantenuto applicabile l’articolo 50 per le spese e i pagamenti relativi a operazioni anteriori al 16 ottobre 2023.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che l’articolo 50 era applicabile ratione temporis alla controversia. Esamina poi il tenore letterale della disposizione e rileva che essa si riferisce espressamente al solo "contributo dell’Unione", senza menzionare altri apporti, come quelli derivanti da agevolazioni fiscali nazionali.
L’interpretazione è confermata dal contesto sistematico: l’articolo 39 delimita il regime ai finanziamenti dell’Unione agli Stati membri; l’articolo 44, paragrafo 3, stabilisce il divieto di contributi nazionali ai costi delle misure finanziate dall’Unione; l’articolo 212 introduce sì una deroga, ma soltanto per consentire pagamenti nazionali nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Da ciò la Corte ricava che il legislatore dell’Unione ha voluto distinguere tra il contributo UE, rilevante ai fini dell’intensità massima, e gli eventuali sostegni nazionali complementari, che non rientrano nel calcolo di quel limite.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che, ai fini del calcolo dell’intensità massima di aiuto prevista dall’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, va computato l’aiuto dell’Unione europea erogato per il progetto di investimento, ma non il vantaggio tratto da un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale.
Principio affermato
Il limite del 40% fissato per gli investimenti nel settore vitivinicolo riguarda esclusivamente il sostegno finanziato dall’Unione; i benefici fiscali nazionali, anche se collegati ai medesimi costi, non devono essere sommati al contributo UE per verificare il superamento dell’intensità massima di aiuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-602/22
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-743/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-789/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-796/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-121/24
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-473/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →