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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2537/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di contraffazione di documenti finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno (fatto accertato il 17/02/2011). Il Procuratore generale contestava il criterio di calcolo della prescrizione relativo alla sospensione del processo per assenza dell'imputato (richiamo agli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p.), sostenendo che la sospensione potesse estendersi in misura pari all'intero termine massimo di prescrizione (portando il termine complessivo fino a 15 anni) e non soltanto per la frazione di un quarto del termine ordinario come ritenuto dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione già consolidata della Corte secondo cui, in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater c.p.p.), la proroga della prescrizione prevista dai richiamati articoli opera nella misura di una frazione (di regola un quarto, o altra frazione prevista dall'art.161, secondo comma) calcolata sul termine ordinario di prescrizione e non sul termine massimo. Tale maggiorazione può essere sommata agli allungamenti dovuti a fatti interruttivi e ad altre sospensioni previste dall'art.159 c.p. Alla luce di ciò, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il reato fosse già prescritto alla data della decisione; conseguentemente il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    Norma sostanziale che individua il delitto contestato (contraffazione di documenti per il permesso di soggiorno). Il reato è stato valutato ai fini della prescrizione secondo le regole ordinarie del codice penale.

  • Codice penale

    art. 157; art. 159, ultimo comma; art. 160, secondo comma; art. 161, secondo comma

    Il Tribunale e la Cassazione hanno interpretato che la sospensione della prescrizione prevista per l'assenza dell'imputato (richiamata dall'art.159, ultimo comma, e regolata dall'art.161, secondo comma) comporta un aumento della durata della prescrizione pari alla frazione prevista calcolata sul termine ordinario (non sul termine massimo). Tale aumento è cumulabile con gli allungamenti derivanti da fatti interruttivi ex art.160 e con altre sospensioni previste dall'art.159.

  • Codice di procedura penale

    La disposizione sulla sospensione del processo per assenza dell'imputato è la causa materiale della sospensione della prescrizione valutata nella controversia; la sua operatività è stata richiamata per applicare la disciplina di cui agli artt. 159 e 161 c.p.

  • Legge 27 settembre 2021, n. 134

    abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 159 c.p. (successiva all'evento)

    La Corte rileva che l'ultimo comma dell'art.159 è stato abrogato da tale legge, ma per il periodo controverso la norma era ancora pro tempore applicabile e la sua interpretazione giurisprudenziale è stata seguita.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.1, n. 38908 del 10/6/2021 (Hu Yi Long); Sez.3, n. 9943 del 17/11/2020 (Mura); Sez.6, n. 1876 del 22/10/2020 (Beu Joti)

    Precedenti consolidati che stabiliscono il principio conforme alla decisione: la proroga per sospensione dovuta all'assenza dell'imputato si calcola come frazione del termine ordinario e non come frazione del termine massimo, e tali pronunce sono state seguite senza discostarsi.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per assenza dell'imputato si traduce in un aumento pari alla frazione prevista (di regola un quarto) calcolata sul termine ordinario di prescrizione e non sul termine massimo.
  • Tale aumento può essere cumulato con gli allungamenti derivanti da fatti interruttivi (art.160 c.p.) e con altre sospensioni previste dall'art.159 c.p., ma non può essere computato duplicando il termine massimo.
  • Nelle controversie sul calcolo della prescrizione occorre partire sempre dal termine ordinario previsto dall'art.157 c.p., applicare le frazioni previste dall'art.161 ove rilevanti, sommare gli effetti degli eventuali fatti interruttivi e delle altre sospensioni, e solo dopo valutare se il termine è superato alla data utile.
  • Se la questione riguarda norme successivamente modificate o abrogate, va verificata l'applicabilità temporale della norma al fatto concreto (norma pro tempore applicabile).
  • In presenza di giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione su punto interpretativo rilevante, è prevedibile che la Corte seguirà tale orientamento salvo mutate condizioni normative.

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