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Ordinanza

Ordinanza n. 11094/2026 - Roma, Sezione 2T

per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo comportamento dell’Amministrazione, concretizzatosi nell’adozione di atti annullati dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4298/2024 del 14.05.2024.

Giustizia amministrativa202413840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento amministrativo e atti relativi all'imposizione di misure di messa in sicurezza della falda profonda, già annullati dal Consiglio di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'imposizione, mediante decreto ministeriale, di interventi di messa in sicurezza presso il SIN "Orbetello area ex SITOCO". Ha richiamato la precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva rilevato l'incompletezza dell'istruttoria, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato i contributi della società, nonché la prematurità delle prescrizioni relative alle attività di indagine e bonifica poste a carico del privato. La ricorrente ha dedotto un danno emergente di € 2.858.934,00, riferito sia ai costi per studi, analisi, indagini e caratterizzazioni che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere, sia ai costi per la progettazione e l'avvio dei lavori prescritti. A sostegno ha prodotto l'elencazione delle attività svolte e fatture relative alle spese asseritamente sostenute. Il Ministero ha sostenuto, secondo quanto riportato nell'ordinanza, che nel 2008 avrebbe potuto sussistere una condizione di inquinamento delle falde profonde, successivamente venuta meno per fenomeni naturali di dilavamento e diluizione, come emerso dagli esami svolti dalla società a partire dal 2009.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito e ha disposto un'incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Il Politecnico di Milano è stato nominato organo verificatore, con facoltà del Rettore di delegare un docente di ruolo almeno di seconda fascia dotato di adeguata competenza in materia di inquinamento del suolo e attività di bonifica. Il verificatore dovrà: 1) esaminare, limitatamente alle spese per la progettazione e l'avvio dei lavori prescritti con riferimento alla bonifica della falda profonda, la pertinenza della documentazione prodotta e quantificare i costi congrui, escludendo quelli non attinenti alla bonifica, superflui o non direttamente riferibili alla ricorrente; 2) valutare il grado di probabilità dell'ipotesi prospettata dal Ministero circa l'esistenza nel 2008 di un inquinamento delle falde profonde, poi venuto meno per dilavamento e diluizione naturali. Sono state disciplinate la nomina del verificatore, l'accesso al fascicolo telematico, l'acquisizione di informazioni e documenti, il contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti tecnici, nonché il termine di novanta giorni dall'inizio delle operazioni per il deposito della relazione conclusiva. Il Ministero dovrà versare un anticipo sul compenso di € 3.000,00. La prosecuzione della trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 4 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore specificazione nell'ordinanza.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato quale base normativa per disporre la verificazione e disciplinare l'organo verificatore e le operazioni istruttorie.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore specificazione nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una domanda risarcitoria amministrativa dipende da accertamenti tecnici sulla pertinenza, congruità e riferibilità delle spese al comportamento illegittimo, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di pronunciarsi sul merito.
  • La verificazione contabile-tecnica relativa al danno deve individuare esclusivamente i costi pertinenti e direttamente riferibili alla condotta amministrativa contestata, escludendo le spese estranee all'attività considerata, superflue o non riconducibili direttamente alla parte che agisce.
  • Quando è controversa l'effettiva sussistenza di una condizione di inquinamento in un determinato momento storico e la sua successiva cessazione per fenomeni naturali, il giudice può demandare al verificatore una valutazione del grado di probabilità dell'ipotesi tecnica prospettata, nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimoBonifiche e siti contaminati
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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