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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8341/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Genova per i reati relativi alla gestione illecita di rifiuti (art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006) e per le emissioni e odori molesti (art. 674 e art. 452-novies c.p.). Il PM ha sostenuto che l'assoluzione per buona fede è erronea perché la presunta copertura amministrativa deriva da un soggetto non autorizzato (il Comune che non può derogare agli obblighi normativi) e non da un atto idoneo e formale della pubblica amministrazione; ha inoltre contestato la valutazione secondo cui le emissioni erano conseguenza ordinaria dell'attività, e la mancata applicazione dell'aggravante ambientale prevista dall'art. 452-novies c.p., richiamando la violazione delle disposizioni di tutela ambientale (in particolare art. 177, comma 4, lett. b, d.lgs. n. 152/2006).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha censurato la motivazione del GUP sul punto della buona fede perché la cosiddetta copertura amministrativa era attribuita a soggetto non autorizzato e non si fondava su atti amministrativi formali idonei a esonerare gli imputati. Ha inoltre ritenuto insufficiente la valutazione che considerate le emissioni e i disagi come ordinarie; ha osservato che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 452-novies c.p. non è motivata. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Genova, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2

    Norma relativa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ritiene che la violazione sussista se l'attività di raccolta/trasbordo è effettuata in assenza di cautele e in aree non autorizzate, e che la mera indicazione del Comune non esime gli operatori se non fondata su atto amministrativo idoneo.

  • codice penale, art. 674

    Riguarda le emissioni e i rumori o odori molesti; la Corte censura la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto tali molestie come ordinarie conseguenze dell'attività, ritenendo invece che la gravità va valutata concretamente e può integrare il reato.

  • codice penale, art. 452-novies

    Aggravante ambientale: si applica quando il fatto, già previsto come reato, è commesso con modalità che integrano ulteriori violazioni del d.lgs. n. 152/2006 o di altre norme a tutela dell'ambiente. La Corte ritiene che la sua esclusione non sia stata adeguatamente motivata quando dall'azione deriva violazione delle norme ambientali.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 4, lett. b

    "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: ... b) senza causare inconvenienti da rumori o odori"

    Norma usata dal PM per collegare le molestie olfattive alla disciplina di gestione dei rifiuti; la Corte ritiene che la produzione continuata di odori e disagi possa integrare violazione di questa disposizione e quindi giustificare l'aggravante ambientale.

  • giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e pronunce successive, es. Sez. U, sent. n. 8154/1984 Calzetta; Sez. 3 n. 35314/2016 Oggero; Sez. 3 n. 3412/2014 Donnantuoni)

    Principio consolidato: la buona fede o l'ignoranza scusabile in materia penale richiedono un fattore positivo esterno (atto della P.A. idoneo, o orientamento giurisprudenziale univoco e costante) che giustifichi l'errore; l'inerzia o indicazioni non formali della P.A. non sono sufficienti a escludere la colpevolezza, soprattutto per chi esercita professionalmente l'attività.

Massime di principio

  • La scriminante della buona fede nell'ambito delle contravvenzioni ambientali richiede un elemento positivo esterno: una autorizzazione formale o un atto amministrativo chiaro e competente o un orientamento giurisprudenziale univoco e costante; semplici indicazioni non formali o prassi non autorizzate non esonerano gli operatori.
  • Chi svolge professionalmente attività a rischio ambientale (es. gestori di rifiuti, legali rappresentanti, responsabili tecnici) ha un obbligo di diligenza e informazione più rigoroso; l'ignoranza della legge è scusabile solo in presenza di circostanze obiettive e idonee a indurre un errore inevitabile.
  • Le emissioni odorose e i rumori devono essere valutati nella loro incidenza concreta: se superano la normale tolleranza e causano disagi persistenti, possono integrare il reato di molestie (art. 674 c.p.) e attivare l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) qualora derivino da violazioni della normativa ambientale.
  • La mera mancanza di una stazione di trasbordo o di aree dedicate non legittima automaticamente il posizionamento dei mezzi in aree pubbliche se ciò determina dispersione di percolato, odori, insetti e rumore; gli obblighi normativi di tutela prevalgono su soluzioni operative non autorizzate.
  • In sede difensiva è importante produrre atti amministrativi formali o provvedimenti che dimostrino l'effettiva e legittima indicazione della P.A.; assenze di ordini scritti o provvedimenti impugnabili rendono debole la tesi della buona fede.
  • Dal punto di vista processuale, ogni scelta procedurale (es. richiesta di trattazione orale) andrebbe mantenuta coerente: eventuali revoche di richieste già accolte possono sollevare questioni procedurali e di garanzia che è opportuno valutare tempestivamente.

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