Cassazione Penale, Sentenza n. 8341/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Genova per i reati relativi alla gestione illecita di rifiuti (art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006) e per le emissioni e odori molesti (art. 674 e art. 452-novies c.p.). Il PM ha sostenuto che l'assoluzione per buona fede è erronea perché la presunta copertura amministrativa deriva da un soggetto non autorizzato (il Comune che non può derogare agli obblighi normativi) e non da un atto idoneo e formale della pubblica amministrazione; ha inoltre contestato la valutazione secondo cui le emissioni erano conseguenza ordinaria dell'attività, e la mancata applicazione dell'aggravante ambientale prevista dall'art. 452-novies c.p., richiamando la violazione delle disposizioni di tutela ambientale (in particolare art. 177, comma 4, lett. b, d.lgs. n. 152/2006).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha censurato la motivazione del GUP sul punto della buona fede perché la cosiddetta copertura amministrativa era attribuita a soggetto non autorizzato e non si fondava su atti amministrativi formali idonei a esonerare gli imputati. Ha inoltre ritenuto insufficiente la valutazione che considerate le emissioni e i disagi come ordinarie; ha osservato che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 452-novies c.p. non è motivata. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Genova, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2
Norma relativa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ritiene che la violazione sussista se l'attività di raccolta/trasbordo è effettuata in assenza di cautele e in aree non autorizzate, e che la mera indicazione del Comune non esime gli operatori se non fondata su atto amministrativo idoneo.
codice penale, art. 674
Riguarda le emissioni e i rumori o odori molesti; la Corte censura la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto tali molestie come ordinarie conseguenze dell'attività, ritenendo invece che la gravità va valutata concretamente e può integrare il reato.
codice penale, art. 452-novies
Aggravante ambientale: si applica quando il fatto, già previsto come reato, è commesso con modalità che integrano ulteriori violazioni del d.lgs. n. 152/2006 o di altre norme a tutela dell'ambiente. La Corte ritiene che la sua esclusione non sia stata adeguatamente motivata quando dall'azione deriva violazione delle norme ambientali.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 4, lett. b
"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: ... b) senza causare inconvenienti da rumori o odori"
Norma usata dal PM per collegare le molestie olfattive alla disciplina di gestione dei rifiuti; la Corte ritiene che la produzione continuata di odori e disagi possa integrare violazione di questa disposizione e quindi giustificare l'aggravante ambientale.
giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e pronunce successive, es. Sez. U, sent. n. 8154/1984 Calzetta; Sez. 3 n. 35314/2016 Oggero; Sez. 3 n. 3412/2014 Donnantuoni)
Principio consolidato: la buona fede o l'ignoranza scusabile in materia penale richiedono un fattore positivo esterno (atto della P.A. idoneo, o orientamento giurisprudenziale univoco e costante) che giustifichi l'errore; l'inerzia o indicazioni non formali della P.A. non sono sufficienti a escludere la colpevolezza, soprattutto per chi esercita professionalmente l'attività.
Massime di principio
- La scriminante della buona fede nell'ambito delle contravvenzioni ambientali richiede un elemento positivo esterno: una autorizzazione formale o un atto amministrativo chiaro e competente o un orientamento giurisprudenziale univoco e costante; semplici indicazioni non formali o prassi non autorizzate non esonerano gli operatori.
- Chi svolge professionalmente attività a rischio ambientale (es. gestori di rifiuti, legali rappresentanti, responsabili tecnici) ha un obbligo di diligenza e informazione più rigoroso; l'ignoranza della legge è scusabile solo in presenza di circostanze obiettive e idonee a indurre un errore inevitabile.
- Le emissioni odorose e i rumori devono essere valutati nella loro incidenza concreta: se superano la normale tolleranza e causano disagi persistenti, possono integrare il reato di molestie (art. 674 c.p.) e attivare l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) qualora derivino da violazioni della normativa ambientale.
- La mera mancanza di una stazione di trasbordo o di aree dedicate non legittima automaticamente il posizionamento dei mezzi in aree pubbliche se ciò determina dispersione di percolato, odori, insetti e rumore; gli obblighi normativi di tutela prevalgono su soluzioni operative non autorizzate.
- In sede difensiva è importante produrre atti amministrativi formali o provvedimenti che dimostrino l'effettiva e legittima indicazione della P.A.; assenze di ordini scritti o provvedimenti impugnabili rendono debole la tesi della buona fede.
- Dal punto di vista processuale, ogni scelta procedurale (es. richiesta di trattazione orale) andrebbe mantenuta coerente: eventuali revoche di richieste già accolte possono sollevare questioni procedurali e di garanzia che è opportuno valutare tempestivamente.
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